Art 1138 cc - Regolamento condominiale
L’art.1138 del codice civile in primis stabilisce l'obbligo della formazione di un regolamento condominiale che stabilisca il rispetto dei diritti e gli obblighi di tutti i condomini e la tutela del decoro nel caso in cui l'edificio conti più di 10 condomini. Nel secondo comma, l’art. 1138 cc afferma che ogni condomino ha il potere di formare un regolamento e revisionare quello in essere a patto che venga approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dall’art. 1136 cc. Infine con l’art. 1138 cc si stabilisce che il regolamento non ha il potere di ridurre i diritti di uno o più condomini proprietari degli immobili né tantomeno impedire la detenzione di animali domestici in casa. Quest’ultimo punto è stato introdotto con la riforma del condominio del 2012 facendo cessare ogni conflitto tra gli amanti degli animali domestici e quelli meno amanti.
Ma vediamo con esattezza la forma dell’art. 1138 cc:
“Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni [art. 1117 cc] e la ripartizione delle spese [art. 1123 cc], secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.
Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.
Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell'articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell'articolo 1107.
Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 [72, 155].
Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.”
Quando si tratta di edifici che contano più di 10 condomini, stabilire un regolamento non è una scelta ma un obbligo, proprio come la nomina di un amministratore al fine di tutelare i diritti ed i doveri dei condomini e per una quiete convivenza all’interno dell’edificio. Attraverso il regolamento condominiale infatti vengono stabilite delle norme in merito all’uso delle cose comuni, alla ripartizione delle spese, alle norme per la tutela del decoro dell’edificio e tutto ciò potrebbe creare attriti e tensioni all’interno di un condominio. In sintesi il regolamento è quel documento in cui vengono contenute tutte le norme per la tutela e l’amministrazione del condominio. Al fine di tutelare la quiete e la serenità del condominio è importante che ogni condomino conosca il regolamento, lo osservi e lo rispetti.
L’art. 1138 cc disciplina il regolamento condominiale come assembleare , approvato con la maggioranza stabilita dal comma 2 dell’art.1136 cc. Nel caso in cui ci fossero condomini contrari o assenti potranno procedere con l’impugnazione della delibera asembleare.
Infine con il comma 4,l’art 1128 cc stabilisce dei limiti ove il regolamento assembleare non ha più potere tra cui i diritti di ciascun condomino risultanti sugli atti di acquisto o da altre convenzioni; in particolar modo l’art 1138 del cod. civile ha voluto sottolineare il limite del regolamento condominiale di non poter, in alcun modo, vietare la presenza di animali domestici in condominio.