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Articolo 1118 del Codice civile del condominio

Articolo 1118 Codice Civile

L’art. 1118 contenuto nel libro terzo del Codice Civile, è uno dei 22 articoli che regolano il condominio, in particolare, l’articolo 1118 cc regola i diritti dei partecipanti sulle parti comuni. 

L’articolo 1118 del Cod. Civile stabilisce che:

Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene.

Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.

Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.

Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.

Spiegazione dell’art.118 del cc

L’articolo 1118 afferma che tutti i condomini possono godere delle parti comuni del condominio quali scale, cortili, giardino, ecc.. a meno che una delle parti sia di proprietà specifiche e potrà goderne a prescindere dalla sua quota millesimale. Risulterà illegittima l’esclusione di far utilizzare una delle parti a uno o più condomini. Al contempo però è anche illegittimo rinunciare a una parte del condominio per sottrarsi al versamento delle spese di conservazione dei beni o le parti comuni. 

Ad esempio, se all’interno di un condominio c’è una piscina comune tutti i condomini sono tenuti a versare una quota, in base ai millesimi, per la gestione e la manutenzione. Nel caso in cui un condomino rinunci ad usare il servizio della piscina condominiale questo non lo esonererà dal pagamento della quota.

L’articolo ribadisce che il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni è proporzionale al valore dell’unità immobiliare quindi per comprendere quanto un condomino abbia diritto su una parte o una cosa comune bisognerà considerare il valore della sua proprietà.

 

Il terzo comma stabilisce che il condominio non può sottrarsi all’obbligo di sostenere le spese condominiali volte alla conservazione e alla manutenzioni delle cose e delle parti comuni, neanche nel caso in cui si modificasse la destinazione d’uso della propria unità immobiliare. Un esempio concreto può essere un appartamento che viene modificato e utilizzato come studio medico; anche se l’immobile non avrà più l’uso abitativo non potrà comunque richiedere una riduzione delle spese delle parti comuni.

Il quarto comma  riguarda invece l’impianto centralizzato o di riscaldamento o di condizionamento il distacco potrà essere fatto esclusivamente se questo non comporterà un notevole aggravio sulla spesa degli altri condomini o uno malfunzionamento dell’impianto stesso. Colui che rinuncia all’uso dell’impianto sarà tenuto comunque a sostenere  le spese straordinarie di manutenzione, per la conservazione e per la messa a norma. Difatti, a seguito del distacco il condomino continua ad essere comproprietario dell'impianto centrale.

Comprendere tutte le sfaccettature del Codice Civile inerenti al condominio può essere complicato, per questo motivo abbiamo scelto di scrivere questa guida completa su tutti gli articoli del Codice Civile, compreso l'art. 1118 del Codice Civile con spiegazioni e approfondimenti.

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