REGIONE LOMBARDIA: AGGIORNAMENTO DECRETO EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICI

INTEGRATE E APPROVATE LE DISPOSIZIONI REGIONALI CHE DISCIPLINANO L'EFFICIENZA ENERGETICA

Con decreto regionale n.2456 del 8 marzo 2017 ( DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA DISCIPLINA PER L’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI ED AL RELATIVO ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA ), approvate le nuove disposizioni in materia di efficienza energetica degli edifici.

Ad oggi il decreto non è ancora pubblicato, ma presente e scaricabile dal sito CENED ( Certificazione ENergetica degli EDifici di Infrastrutture Lombarde S.p.A. - Società soggetta a direzione e coordinamento di Regione Lombardia ). Quindi, al fine di agevolare gli utenti interessati nell’individuazione degli aggiornamenti introdotti con il decreto n.2456 del 08/03/2017 è stato messo a disposizione da parte dell’Organismo di Accreditamento, appunto sul sito ufficiale http://www.cened.it/home ; il confronto del nuovo testo unico, con il testo dei precedenti decreti n. 176/17 e n. 6480/15.

Da precisare comunque che tali documenti non hanno valore legale ed ufficiale, che è dato esclusivamente dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.


DECRETI 2456/17, 176/17 E 6480/15: TESTI A CONFRONTO

Le differenze principali riguardano la valutazione del coefficiente medio di scambio termico H’t nella ristrutturazione importante di 2° livello, la valutazione della quantità di energia termica prodotta dalle pompe di calore oltre taluni aspetti relativi agli attestati di certificazione energetica.

Ricordiamo come la certificazione energetica è stata Introdotta dalla Direttiva CE 2002/91 "sul rendimento energetico in edilizia" per ridurre i consumi energetici degli edifici; la certificazione energetica ha lo scopo di promuovere una cultura del progettare, costruire, ristrutturare e vivere gli edifici più attenta ai consumi energetici, alla riduzione delle emissioni gas climalteranti e al comfort degli utenti.

La certificazione energetica è inoltre uno strumento per orientare le scelte dei cittadini: l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) che fornisce, infatti, informazioni sulla qualità energetica sia dell’’ immobile, che si sta per acquistare o affittare, sia circa gli impianti ad esso afferenti , indicando anche gli interventi migliorativi che possono ottimizzare la prestazione energetica dell’edificio.

DECRETO 2456/17 AMBITO DI APPLICAZIONE

Fatte salve alcune eccezioni , le disposizioni del provvedimento si applicano a tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso, ai fini del contenimento dei consumi energetici e della riduzione delle emissioni inquinanti, nel caso di:

a) progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati;

b) opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, ampliamenti volumetrici, recupero di volumi esistenti precedentemente non climatizzati a fini abitativi di sottotetti esistenti, riqualificazione energetica e installazione di nuovi impianti in edifici esistenti;

c) certificazione energetica degli edifici.

Vengono escluse dall’applicazione integrale del provvedimento invece le seguenti categorie di edifici e di impianti:

a) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono climatizzati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

b) edifici rurali destinati all’attività agricola o zootecnica edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;

c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2 ;

d) gli edifici il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture rivestite da un involucro interamente rimovibile quali quelle stagionali a protezione degli impianti sportivi, anche se sostenute da strutture portanti fissestrutture stagionali a protezione degli impianti sportivi; per questa categoria di edifici il presente dispositivo si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;

e) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;

f) le strutture temporanee autorizzate per non più di sei mesi.

Relativamente agli immobili oggetto del Decreto ,il progettista o i progettisti degli immobili e/o degli interventi in essi eventualmente previsti, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal provvedimento nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza degli interventi che intende realizzare alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in forma digitale, contestualmente alla presentazione della comunicazione di inizio lavori o della domanda per il permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attività, di cui, rispettivamente, agli articoli 6, 20 e 22 del DPR 380/2001 (testo unico dell’edilizia).

La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica deve essere asseverata dal direttore dei lavori e presentata al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente.

Il proprietario dell’edificio, nel solo caso di varianti essenziali al progetto che modifichino le prestazioni energetiche dell’edificio, deposita presso il Comune, in forma digitale, unitamente alla denuncia di inizio attività, ovvero successivamente se le varianti avvengono in corso d’opera, la relazione tecnica , aggiornata secondo le varianti introdotte. Altresì il proprietario dell’edificio deposita presso il Comune, unitamente alla dichiarazione di ultimazione lavori, l’asseverazione del Direttore lavori circa la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, compreso quanto dichiarato nella relazione tecnica e suoi aggiornamenti sopracitati, l’Attestato di Prestazione Energetica redatto e asseverato dal Soggetto certificatore.

La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.

CONTROLLI E VERIFICHE

Di competenza comunale il controllo e le verifiche sugli inerventi realizzati nonchè sulla documentazione depositata. Il Comune, infatti, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del decreto, accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale .

Tale provvedimento nel medio lungo periodo porterà sicuramente ad un efficientamento degli immobili da un punto di vista energetico nonché ad una implementazione delle attività tecniche e di progettazione di un certo livello e con una adeguata preparazione , sempre in materia di efficientamento energetico .