EFFICIENTAMENTO ENERGETICO e DETRAZIONI FISCALI
NUOVO PORTALE ENEA
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29.12.2017 la legge di Bilancio 2018 (Legge 27.12.2017 n.205) che integra e modifica le condizioni di accesso ai benefici fiscali per l’efficientamento energetico degli edifici, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.
Il nuovo sito ENEA, http://www.acs.enea.it/ , PORTALE DEDICATO ALLE DETRAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI ESISTENTI , per trasmettere i dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici conclusi a partire dal 1° gennaio 2018, sarà quindi attivato dopo la pubblicazione dei decreti con le nuove disposizioni tecniche e procedurali attuative della legge di Bilancio 2018.
Le eventuali deroghe rispetto alla scadenza di 90 giorni prevista dalla data di chiusura dei lavori per l’invio saranno comunicate appena possibile.
Nel portale è possibile trovare tutto ciò che occorre sapere per ottenere la detrazione fiscale e compilare correttamente la documentazione tecnica da inviare all’ENEA.
Si attende quindi a breve la pubblicazione di uno o più decreti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con altri ministeri che devono precisare gli aspetti tecnici, procedurali e di controllo. A seguire l’aggiornamento del portale per la trasmissione dei dati, e la pubblicazione dei vademecum dei singoli interventi e il resto del materiale tecnico-informativo.
NOVITA' INTRODOTTE
Le principali novità riguardano la riduzione dell’aliquota di detrazione al 50% per:
• interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi,
• schermature solari,
• caldaie a biomassa,
• caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.811/2013.
Le caldaie a condensazione possono, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII come previsto da comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.
Mentre resta confermata al 65% l’aliquota per:
• interventi di coibentazione dell’involucro opaco (murature),
• pompe di calore,
• sistemi di building automation (integrazione di tutti gli impianti tecnologici presenti in un edificio supervisionati e controllati attraverso apposite interfacce),
• collettori solari per la produzione di acqua calda,
• scaldacqua a pompa di calore,
• generatori ibridi, ossia costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro,
• generatori d’aria a condensazione.
Vengono ammessi con la stessa aliquota del 65%, anche i micro-cogeneratori, per una detrazione massima consentita di 100.000 euro.
Restano infine confermate al 70% e al 75% le aliquote di detrazione per:
• gli interventi di tipo condominiale,
per tutte quelle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro per ogni singola unità immobiliare che compone l’edificio condominiale.
Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, per unità immobiliare, quindi l’importo deve essere moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio condominiale.