Relazione e verbali del direttore dei lavori: cosa controllare?

Nel settore delle costruzioni e dell’edilizia, il Direttore dei Lavori (D.L.) ricopre un ruolo cruciale, sia per la gestione e il controllo dell’esecuzione dell’opera, sia per la cura di tutte le attività documentali e amministrative legate al cantiere. Il suo lavoro va oltre la supervisione giornaliera; comprende una gestione meticolosa dei documenti, delle risorse e dei processi necessari per garantire che i lavori si svolgano secondo i progetti, nei tempi stabiliti e nel rispetto dei costi. Una delle principali responsabilità del Direttore dei lavori è la redazione di una relazione finale sull’esecuzione dei lavori, che sintetizza tutte le vicende che hanno influenzato il progetto e ne documenta l’andamento.
Il ruolo del direttore dei lavori
Il Direttore dei Lavori è incaricato di vigilare sul corretto svolgimento delle opere, verificando che vengano rispettate le specifiche tecniche del progetto, le normative vigenti e i termini contrattuali. La sua figura è determinante per evitare eventuali problematiche legali, economiche e tecniche, e garantire che l’impresa appaltatrice compia il lavoro secondo le regole. Inoltre, il D.L. è il principale interlocutore tra il committente e l’impresa, ricevendo le segnalazioni di eventuali problematiche e risolvendo le difficoltà che si presentano.
La relazione finale del direttore dei lavori
Al termine di un progetto, uno degli adempimenti più rilevanti del D.L. è la redazione della relazione finale. Questo documento non è solo una sintesi dell'andamento dei lavori, ma è anche fondamentale per il processo di collaudo dell’opera. La relazione finale del D.L. deve essere un resoconto dettagliato di tutte le vicende e gli eventi che hanno caratterizzato l’esecuzione del lavoro. Al suo interno devono essere riportate informazioni cruciali per comprendere eventuali problematiche e soluzioni adottate durante l'esecuzione dell’opera.
Tra gli elementi essenziali che la relazione finale deve includere, vi sono:
- Verbale di consegna dei lavori: Il D.L. deve indicare quando i lavori sono stati consegnati all’impresa e alle condizioni stabilite dal contratto.
- Atti di consegna e riconsegna di mezzi d’opera: Ogni attrezzatura, area o cava concessa in uso all’impresa deve essere documentata con un verbale che ne certifichi la consegna e la riconsegna.
- Perizie suppletive o di variante: Eventuali modifiche al progetto, con le perizie di variante e gli atti di approvazione, devono essere riportati.
- Nuovi prezzi e accordi aggiuntivi: Se si sono verificati aumenti di prezzo o modifiche alle condizioni economiche, è necessario indicare gli atti di accordo e i verbali di approvazione.
- Ordini di servizio: Ogni modifica alle direttive iniziali deve essere documentata tramite ordini di servizio.
- Andamento dei lavori: Una sintesi dello sviluppo dei lavori con eventuali riserve e accordi bonari.
- Verbali di sospensione e ripresa dei lavori: Ogni interruzione delle attività e la sua successiva ripresa devono essere dettagliate.
- Certificato di ultimazione: Viene fornito al termine dei lavori, con indicazione dei ritardi e delle cause.
- Eventuali sinistri e danni: Eventuali incidenti che abbiano coinvolto persone, animali o cose devono essere riportati con indicazione delle cause e delle conseguenze.
- Proroghe: Se sono state richieste proroghe per il termine dei lavori, devono essere documentate con le relative determinazioni dell'ente appaltante.
- Atti contabili: Inclusi i documenti relativi ai pagamenti, alle certificazioni di pagamento e al registro contabile.
Tutti questi documenti, allegati alla relazione finale, costituiscono una vera e propria "storia cronologica" del progetto, che potrà essere utile per eventuali accertamenti futuri o per la risoluzione di controversie. La relazione finale diventa, quindi, uno strumento fondamentale per garantire la trasparenza e il controllo di tutto il processo di realizzazione dell’opera.
Documentazione da tenere per conto dell’impresa
Oltre alla relazione finale, il Direttore dei Lavori è responsabile della gestione di una serie di altri documenti, che devono essere accuratamente tenuti per conto dell’impresa e per garantire la corretta esecuzione dell’opera. Tra i principali documenti che il D.L. deve raccogliere e conservare troviamo:
- Manuale del D.L.: Un documento che definisce le procedure operative da seguire nel corso dei lavori.
- Giornale dei lavori: Un registro dove vengono annotate tutte le attività quotidiane, le condizioni meteo, i progressi e le difficoltà.
- Libretti delle misure: Documenti che riportano le misure effettive di tutte le lavorazioni eseguite.
- Liste settimanali degli operai: Un resoconto settimanale delle risorse umane impiegate.
- Registro di contabilità: Contiene i dati relativi ai costi e ai pagamenti per i lavori.
- S.A.L. (Stato di Avanzamento Lavori): Riporta l’avanzamento dei lavori in relazione al programma iniziale.
- Certificati di pagamento: Documenti che attestano i pagamenti effettuati all’impresa per i lavori completati.
- Conto finale: Il resoconto finale, che sintetizza il bilancio economico dei lavori.
Il direttore dei lavori: unico o plurimo?
In genere, il Direttore dei Lavori è una figura unica per l'intero progetto. Tuttavia, qualora il progetto riguardi ambiti tecnici altamente specializzati, come le opere strutturali, può essere prevista la nomina di un secondo Direttore dei Lavori. In questo caso, la nomina di un secondo D.L. deve avvenire prima della consegna dei lavori e deve essere formalizzata attraverso un accordo che stabilisca chiaramente le competenze di ciascun direttore.