Relazione e verbali del direttore dei lavori
Il D.L. deve poi accompagnare il conto finale con una relazione in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione dei lavori è stata soggetta, a cui deve allegare: verbale di consegna lavori; atti di consegna e riconsegna di mezzi d’opera, aree o cave di prestito concessi in uso all’impresa; le eventuali perizie suppletive o di variante con gli estremi della intervenuta approvazione; eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di accordo o atti aggiuntivi con gli estremi di approvazione e di registrazione; gli ordini di servizio; la sintesi dell’andamento e dello sviluppo dei lavori con indicazioni delle eventuali riserve e le menzioni degli eventuali accordi bonari; verbali di sospensione e ripresa lavori, il certificato di ultimazione con indicazione dei ritardi e relative cause;eventuali sinistri o danni a persone; animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;processi, verbale di accertamenti di fatti o di esperimenti di prove; richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante; atti contabili; tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell’esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
I principali documenti che il D.L. deve tenere per conto dell’impresa sono: manuale del D.L.;giornale dei lavori; libretti delle misure; liste settimanali degli operai e delle provviste; registro di contabilità; S.A.L; certificati di pagamento; registro di pagamento; conto finale.
In generale il D.L. è uno solo, però se dichiara di non avere competenze in un determinato settore, tipo le opere strutturali, allora i D.L. possono essere due, la nomina del secondo D.L. però deve essere fatta prima della consegna dei lavori.