Art.1124 cc: Manutenzione delle scale e degli ascensori
L’art. 1124 del Codice Civile stabilisce alcune importanti regole in merito alla manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori, una legge introdotta l’ 11 Dicembre 2012 e in vigore dal 17 Giugno 2013 in sostituzione all’ art 562 comma 4. Le modifiche apportate a tale legge non sono state radicali, ma semplicemente aggiornata la legge e modificata la forma;
L’art 1124 cc infatti sancisce:
Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori
- Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
- Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
Questo testo è stato sostituito a quello che riportiamo:
Manutenzione e ricostruzione delle scale
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Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
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Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
Mettendo a confronto i due articoli, possiamo notare solo l’aggiunta dell’impianto degli ascensori, la parola “ricostruite” che è stata sostituita con la parola “sostituiti” e la dicitura “piani o porzioni di piano” è stata sostituita con “singole unità immobiliari”.
Questo articolo va a rafforzare il concetto di parti comuni stabilito già dall’art 1117 cc e dalle disposizioni dell’art 1123 del cc in cui si stabiliscono i metodi di ripartizione delle spese necessarie alla conservazione delle parti comuni tra i condomini.
Ciò che regola l’articolo 1124 del Cod. Civile è che le scale e gli ascensori sono mantenuti e ricostruiti dai proprietari dei piani a cui servono quindi le spese riguardanti la manutenzione e la ricostruzione sono a carico di coloro che realmente usufruiscono della parte interessata; ragion per cui, colui che abita al piano terra non avrà addebitato alcun costo riguardante le scale o l’ascensore; conseguentemente il condomino del 1° piano non parteciperà alla spesa riguardante le rampe dei piani successivi al suo e così via.
La vera variazione la troviamo sul criterio di ripartizione della spesa fra i proprietari dei diversi piani, infatti se prima venivano considerate anche le cantine o le soffitte di proprietà di uno dei condomini, che aggravano di molto la spesa; con l’art 1124 comma 2 divide la spesa in due; di cui alla prima metà si provvede in ragione del valore dei singoli piani o porzione in cui utilizzano le scale, mentre per la seconda metà si provvede al calcolo della spesa in misura proporzionale all’altezza di ciascuno dei piani dal suolo.
In merito all’ascensore invece ci sono delle precisazioni da fare: seguendo l'identica ratio delle spese relative alle scale, anche per l’ascensore bisognerà seguire i principi posti dall’art. 1124. Nel caso in cui invece si tratti di spese relative all’installazione di un ascensore ex novo, bisognerà seguire l’art 1123 c.c. relativa alla ripartizione delle spese per le innovazioni deliberate dalla maggioranza.