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Altezza parapetto balcone e terrazzo in condominio: normativa, regole e obblighi

Altezza parapetto balcone e terrazzo: cosa dice la legge

Quando si parla di sicurezza nei condomini, uno degli aspetti spesso sottovalutati ma di primaria importanza è l’altezza del parapetto di balconi e terrazzi. La normativa italiana stabilisce precise regole in merito, con l’obiettivo di garantire la protezione delle persone ed evitare incidenti, specialmente in presenza di bambini o persone con ridotta mobilità.

In questo articolo vedremo qual è l’altezza minima del parapetto, cosa prevede la normativa per balconi, terrazzi e scale, quali sono le responsabilità in caso di ristrutturazioni condominiali e perché è fondamentale rispettare questi standard anche quando si rifà il solaio o si sostituisce la pavimentazione del balcone.

Normativa sull’altezza dei parapetti: riferimenti normativi

L’altezza dei parapetti è regolata da normative tecniche nazionali che fanno riferimento sia alla sicurezza statica che alla prevenzione degli infortuni domestici. In particolare, i principali riferimenti legislativi sono:

  • D.M. 14 giugno 1989, n. 236 – Regolamento tecnico sull’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati.

  • D.M. 5 luglio 1975 – Modificazioni alle istruzioni ministeriali del 20 giugno 1896 relative all’altezza minima interna e ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione.

  • Norme UNI 10803 e UNI EN 1991 – Standard tecnici di riferimento.

Altezza minima parapetto balconi e terrazzi

Secondo la normativa vigente, l’altezza minima del parapetto per balconi, terrazzi, logge e ballatoi è di:

  • 100 cm (1 metro) dal piano di calpestio, se si tratta di edifici residenziali;

  • In alcuni casi, come in edifici scolastici o ad uso pubblico, l’altezza può arrivare fino a 120 cm.

La misura è da intendersi dal punto più alto del piano calpestabile fino al bordo superiore del parapetto. Se sono presenti corrimano o ringhiere, il punto di misurazione è l’estremità superiore di questi elementi.

Altezza parapetto scale e rampe condominiali

Per quanto riguarda le scale interne ed esterne ai condomini, la legge prevede:

  • Altezza parapetto scale condominiali: minimo 90 cm misurati dal bordo anteriore del gradino;

  • Per le rampe inclinate, l’altezza del parapetto deve essere comunque compresa tra 90 e 100 cm.

L’obiettivo, anche in questo caso, è evitare la caduta accidentale di persone, soprattutto nelle zone comuni come ingressi e vani scala.

Materiali e conformità dei parapetti

Oltre all’altezza, la normativa stabilisce anche alcuni requisiti sui materiali e sulla resistenza meccanica dei parapetti. I materiali devono essere robusti, durevoli e resistenti agli agenti atmosferici, soprattutto per gli elementi esposti all’esterno come terrazzi e balconi.

Parapetti in vetro, acciaio, ferro battuto o muratura sono ammessi, purché rispettino i criteri di sicurezza. Per le ringhiere in ferro o acciaio, ad esempio, è richiesto che le aste verticali siano distanziate non oltre i 10-12 cm, per evitare il passaggio di bambini.

Adeguamento in caso di ristrutturazioni condominiali

Un aspetto cruciale riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria, come il rifacimento del solaio o della pavimentazione dei balconi e terrazzi. In questi casi, può capitare che il nuovo piano di calpestio risulti più alto rispetto al precedente, riducendo di fatto l’altezza del parapetto.

Attenzione: se, a seguito di questi lavori, l’altezza del parapetto risulta inferiore ai limiti minimi di legge (100 cm per i balconi), è obbligatorio provvedere all’adeguamento, alzando il parapetto o sostituendolo con uno conforme.

Questo vale sia per interventi sulle parti comuni del condominio, che per lavori effettuati sui balconi privati, qualora questi abbiano funzioni strutturali o estetiche rilevanti per la facciata.

Responsabilità in caso di parapetti non a norma

In caso di incidente dovuto a parapetto non conforme, le responsabilità possono ricadere:

  • Sul condominio, se il parapetto è su parti comuni (es. ballatoi, terrazze condominiali);

  • Sul singolo proprietario, se si tratta di un balcone di proprietà esclusiva e il parapetto è stato modificato o mantenuto in modo non conforme.

Il rischio è doppio: non solo si mette in pericolo la sicurezza degli abitanti, ma si incorre anche in sanzioni amministrative o azioni legali per negligenza, oltre a eventuali problemi in sede di vendita o affitto dell’immobile.

Casi particolari: edifici storici e vincoli architettonici

In alcuni edifici soggetti a vincoli paesaggistici o di tutela storica, l’altezza dei parapetti può essere regolata anche da norme specifiche della Soprintendenza. In questi casi, ogni intervento va autorizzato preventivamente, e l’adeguamento dei parapetti deve tenere conto dell’impatto estetico e dell’autenticità dell’edificio.

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