L’art. 11, co.4. del D.L. n. 201 del 06/12/2011 prevede testualmente che:
“Oltre che ai fini previsti dall’art. 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell’art. 7, sesto comma, del predetto decreto e del precedente comma 2 sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate per la individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo”.
Come possiamo notare, vi è un riferimento all’art. 7, co.11, D.P.R. n. 605, in base al quale:
le comunicazioni effettuate presso l’anagrafe tributaria vengono utilizzate solo ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica. Si prevede, inoltre, tassativamente la preventiva autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’ Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, o se si tratta della Guardia di Finanza, del comandante regionale.
Tutte le comunicazioni relative possono essere utilizzate dall’ Agenzia delle entrate solo al fine di individuare i contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a successivo controllo fiscale.
In soldoni, al di là dell’utilizzo di cui al n. 2, l’Agenzia delle entrate non può automaticamente utilizzare i dati contabili per motivare gli eventuali accertamenti fiscali ma, per fare ciò, bisogna invertire l’onere della prova a carico dei contribuenti. L’Agenzia delle entrate finisce per utilizzare i dati contabili, comunicati all’anagrafe tributaria, solo come un punto di partenza per richiedere, previa le necessarie autorizzazioni, agli operatori finanziari i dati, le notizie ed i documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, qui compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché tutte le garanzie prestate da terzi.
L'evasione in Italia è sicuramente più elevata degli altri paesi europei.