Dati bancari e Agenzia delle Entrate
Le indagini bancarie
Per quanto concerne i riferimenti in materia, questi sono tassativi, e sono: l’art. 11, comma 4, D.L. n. 201/11 cit. richiama l’art. 7, undicesimo comma, DPR n. 605/73 cit.; l’ art. 7, a sua volta, richiama tassativamente gli articoli 32, primo comma, n. 7 DPR n. 600/73 e 51, secondo comma, 7, DPR n. 633/72, che logicamente mantengono la loro attualità e fissano tassativamente le condizioni per l’utilizzo dei dati bancari nella particolare procedura di accertamento, con la relativa inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
Tutto ciò porta a dire che l’Agenzia delle Entrate non può e non deve utilizzare i dati bancari senza il rispetto della tassativa e particolare procedura delle preventive autorizzazioni, che abbiamo già analizzato, a pena di nullità degli accertamenti stessi, per il principio della “illegittimità derivata” più volte stabilito dalla Corte di Cassazione con le sentenze a Sezioni Unite n. 6315 del 16/03/2009 e n. 11082 del 07/05/2010, nonché dalla Sezione Tributaria, con la recente sentenza n. 19338/2011.
L’utilizzo generico e senza le necessarie autorizzazioni può servire all’Agenzia delle Entrate soltanto per la individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo fiscale e non per altro.
Va, infine, detto che il legislatore continua a limitare il diritto di difesa del contribuente, in modo alquanto ingiusto ed incostituzionale, impedendogli di utilizzare in sede contenziosa, le testimonianze e i giuramenti per poter contrastare i dati contabili dell’ufficio. Tale limitazione deve essere censurata in sede di contenzioso, in quanto violerebbe l’art. 24 Cost.
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