L’art. 1132 cc prevede che i provvedimenti stabiliti dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri espressi nell’art. 1130 cc sono obbligatori per tutti i condomini, ciò non vale per liti attive e passive sostenute dall’amministratore; in tal caso i condomini dissenzienti possono dissociarsi. Con precisione l’art. 1132 cc recita:
Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente [art. 1138 comma 4].
In base all’art 1132 del codice civile il dissenso può essere manifestato soltanto alle liti con cause attive o passive sostenute dall’amministratore ove il condominio decide di partecipare. Ogni condomino quindi ha diritto di slegare la propria responsabilità dalla decisione presa e dissentire alla lite in questione.
La riforma del 2012 non ha toccato l’art.1132 cc, quindi nulla è cambiato in merito a questo articolo del codice civile che però prevede delle regole ben precise.
Se per i condomini sono obbligatorie tutte le deliberazioni prese dall’assemblea dei condomini, nel caso in cui si tratti di liti attive o passive, ogni condomino ha diritto a dissentire. Per manifestare il suo dissenso il condomino che non è in accordo con la lite dovrà esprimere il suo dissenso durante l’assemblea votando “NO” ma ciò non basta. Oltre al dissenso in presenza egli dovrà notificare il suo volere con atto apposito notificando all’amministratore mediante raccomandata A/R in cui ribadisce la sua contrarietà. Egli dovrà notificare all’amministratore il proprio dissenso entro e non oltre 30 giorni dal giorno in cui ha ricevuto la notizia della deliberazione. Tale dissenso dovrà essere inserito nel verbale dell’assemblea in cui la deliberazione è stata presa. Nel caso in cui il condomino non fosse presente all’assemblea potrà comunque dissentire inviando solo la comunicazione per mezzo di raccomandata.
L’art.1132 cc però merita ulteriori osservazioni, poichè in seguito stabilisce anche ciò che ne consegue nel caso in cui il condominio soccomba o vinca la causa sollevando più di qualche problema.
Il dissenso dei condomini
Come abbiamo visto, l’art.1132 cc, tutela il condomino che non è d’accordo con la decisione assembleare in merito ad una lite (sia attiva che passiva) esonerandolo dalle conseguenze nel caso in cui il condominio soccomba in giudizio, al contempo però l’art. 1132 fa delle distinzioni in merito alle spese in base all’esito della lite.
Nel caso in cui il condominio soccomba e sia tenuto al pagamento della causa, il condomino dissenziente non è tenuto a pagare le spese processuali né è tenuto a contribuire al risarcimento della controparte in caso di sentenza del giudice.
Se invece l’esito della lite è favorevole al condominio, il condomino dissenziente non è tenuto a pagare le spese processuali ma nel caso in cui non si è riusciti ad ottenere dalla controparte il rimborso delle spese, anche il condomino dissenziente dovrà provvedere alle spese poiché anche egli gode dei vantaggi della vittoria.
Quando è possibile dissentire?
E’ importante specificare che per godere del diritto di dissenso devono esistere determinate condizioni, nel dettaglio:
- la lite deve essere deliberata dall’assemblea;
- deve trattarsi di controversia civile;
- la lite deve essere tra condominio e una seconda parte estranea al condominio.
Se coesistono queste tre condizioni ogni condomino può manifestare il suo dissenso in merito alla lite; ma se viene meno anche una delle tre condizioni il dissenso non sarà più possibile.