Normativa sulle recinzioni: linee guida
In questo articolo andremo ad analizzare la normativa sulle recinzioni fornendo un quadro completo su quanto stabilisce la legge italiana sull’ installazione di recinzioni per delimitare i confini di terreni, proprietà private e immobili. Numerosi, infatti, sono i dubbi sulle installazioni delle recinzioni nelle proprietà; è possibile farli in autonomia o si rischia di incorrere in abuso edilizio? È necessario richiedere l’autorizzazione come il permesso di costruire o la scia? La legge italiana non è molto chiara in merito, per questo spesso è necessario affidarsi alle sentenze dei TAR per capire quale è l’iter giusto da seguire. Nel momento in cui si presenta la necessità di installare una recinzione in un’area bisognerà considerare tre aspetti:
- la dimensione e il materiale della recinzione;
- la distanza della recinzione dal confine;
- chi dovrà sostenere il costo dell’installazione della recinzione.
Normative italiane sulle recinzioni
Quando si ha la necessità di installare una recinzione occorre interpellare le normative italiane al fine di non incorrere in problemi di alcun tipo; la norma generale stabilisce che: per recintare terreni, case, giardini, cortili si potrà optare o per un muro di cinta o per una rete metallica;
- nel caso in cui si utilizzi un muro di cinta, trattandosi di un'opera edilizia permanente, sarà necessario richiedere il permesso al Comune di riferimento.
- Nel caso in cui, invece, si opti per una rete metallica, e che quindi non modificano in modo permanente il territorio, non sarà necessario alcun permesso, in quanto rientrano nella categoria dell’edilizia libera. Fanno eccezione i terreni sottoposti a vincoli paesaggistici; nel caso in cui si intenda installare una recinzione, anche se precaria, in un territorio con vincolo paesaggistico, bisognerà richiedere un’autorizzazione paesaggistica.
- Nel caso in cui si crei un muretto di sostegno in cemento utilizzato da supporto per una rete metallica o un'inferriata, l’intervento sarà considerato come nuova costruzione in quanto va a modificare l’assetto urbanistico, per questo motivo sarà necessario richiedere il permesso di costruire.
Normativa sulle recinzioni in caso di vincoli paesaggistici
Nella normalità delle cose, installare una recinzione non definitiva non richiede alcun permesso, ma nel caso in cui il territorio da delimitare si trovi in zone di particolare pregio artistico, storico o paesaggistico bisognerà seguire un iter diverso. Il vincolo paesaggistico infatti ha l’obiettivo di tutelare e preservare il territorio di particolare pregio limitando tutte le nuove opere edilizia che possano in qualche modo danneggiarlo.
Nel caso in cui la recinzione abbia caratteristiche (dimensioni, materiali e finiture) diverse da quelle preesistenti, sarà necessario richiedere un’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione di competenza con il parere vincolante della Sovrintendenza dei Beni paesaggistici ed ambientali.
Il 6 aprile 2017 è entrato in vigore il DPR 31/2017, che snellisce l’iter burocratico, escludendo alcuni interventi dalla richiesta di autorizzazione paesaggistica tra cui appunto quelli delle recinzioni. Nel dettaglio leggiamo nell’allegato A di cui all’art.2 comma 1:
“A.13. interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1,lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;...”
Per questo, la normativa italiana, prevede un procedimento semplificato per le recinzioni, anche nel caso di vincoli paesaggistici.
Quale permesso è necessario per realizzare un muro di cinta?
Nel caso in cui, per delimitare la proprietà, si voglia costruire un muro di cinta, sarà necessario rivolgersi al comune di appartenenza e richiedere un’autorizzazione, ma quale autorizzazione bisognerà richiedere per il muro di cinta? Le autorizzazioni in questione sono due: il permesso di costruire e la SCIA; il permesso di costruire sarà necessario solo nel caso in cui la recinzione modificherà l’assetto urbanistico del territorio, rientrando nella categoria degli interventi di nuova costruzione. La SCIA, invece, potrà essere richiesta:
- contestualmente alla costruzione di un edificio:
- al servizio di un edificio preesistente e considerato nelle opere pertinenziali
In ogni caso sarà l’impatto della recinzione che ne determinerà la pratica necessaria, per questo motivo la valutazione non può ritenersi universale, ma andrà analizzata caso per caso.
Sentenze del TAR sulla normativa sulle recinzioni
- Sentenza n. 5276/2013 del Tar Lazio Roma: Le opere di recinzione del terreno non si configurano come nuova costruzione, per la quale è necessario il previo rilascio di permesso di costruire, quando, per natura e dimensioni, rientrino tra le manifestazioni del diritto di proprietà, comprendente lo ius excludendi alios o, comunque, la delimitazione e l’assetto delle singole proprietà”.
- Sentenza n. 663/2021 del Tar Liguria: Invero, la pacifica giurisprudenza è orientata nel ritenere che la realizzazione di una recinzione non richiede un titolo edilizio costitutivo laddove si tratti di una trasformazione che, per l'utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni dell'intervento, non comporti un'apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale, con la conseguenza che la distinzione tra esercizio dello ius aedificandi e dello ius excludendi alios ex art. 831 c.c. va rintracciata nella verifica concreta delle caratteristiche del manufatto (cfr. TAR Torino, sez. II , 30/09/2019 , n. 1013; Consiglio di Stato , sez. VI , 29/11/2019 , n. 8178); in forza di tale presupposto, si ritiene non necessario il permesso di costruire allorché l’intervento consista – come nel caso di specie - in una mera apposizione di rete metallica sorretta da paletti di ferro o legno senza muretto di sostegno (cfr. da ultimo, T.A.R. , Catanzaro , sez. II , 13/01/2021 , n. 28; cfr. anche Consiglio di Stato , sez. II , 20/03/2020 , n. 1997, T.A.R. , Potenza , sez. I , 09/03/2020 , n. 192 ed altre).
- Sentenza n. 293 del 2013 del Tar dell’Umbria:“La recinzione in legno o in rete metallica di un terreno non richiede alcuna concessione o autorizzazione edilizia, in quanto costituisce non già una trasformazione urbanistica, non comportando una trasformazione morfologica del territorio […] Non sono pertanto necessari titoli formali per l’installazione di una recinzione in pali e rete metallica, senza cordolo in cemento, di una superficie ricadente in area non sottoposta a vincoli”.