Lavori in casa
Responsabilità del committente domestico in caso di infortunio in un cantiere
Se non si nomina un tecnico, la responsabilità in caso di infortuni degli operai, ricadono tutte sul proprietario dell' abitazione.
La Cassazione ribadisce ancora una volta che in caso di infortunio in un cantiere privo del responsabile dei lavori, la responsabilità ricade sul committente; pertanto per evitare tale responsabilità, il committente deve nominare un tecnico competente e nell'oggetto dell'incarico deve inserire la messa in sicurezza dei luoghi sui quali insisterà il cantiere. (vedi: Cass. pen., sez. IV,24.09.2018, n. 40922).
Il caso di Specie
La Corte d'Appello di Caltanissetta ha ritenuto di dover confermare la sentenza del Tribunale con cui il Committent, era stato ritenuto responsabile e, pertanto, condannato alla pena del reato di cui all'articolo 589 cod. pen. (ndr. omicidio colposo), perché in qualità di datore di lavoro e committente dei lavori di pitturazione degli esterni di un fabbricato di sua proprietà, ometteva di procedere alla valutazione dei rischi ed all'organizzazione delle opere eseguite nel cantiere nonchè di adottare tutte le misure preventive e protettive atte ad evitare situazioni di pericolo, come la caduta dall'alto, nonché di provvedere alla verifica al controllo dell'osservanza degli obblighi di prevenzione a cui addetti e lavoratori sono tenuti.
Orientamento della Giurispudenza
Conformandosi all'orientamento giurisprudenziale, la Cassazione ha infatti precisato che è dovere del datore di lavoro, che opera anche in relazione al committente, garantire la sicurezza nel cantiere; in virtù del fatto che dal committente non può esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori.
La naturale conseguenza è che ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia (eziologia è la branca della scienza che si occupa di ricercare le cause che provocano certi fenomeni dell'evento) , a fronte delle capacità organizzative dell'impresa scelta per l'esecuzione dei lavori, in relazione alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché' alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (vedi anche : Cass. pens. Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012 - dep. 30/01/2012, Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza n. 44131 del 15/07/2015 Ud. (dep. 02/11/2015); Cass. pen. Sez. 4, n. 27296 del 02/12/2016 - dep. 31/05/2017).
Tutto ciò premesso, il committente anche se i lavori sono in economia, deve quindi sempre rispettare una serie di obblighi tipici del datore di lavoro, ossia:
- predisporre un piano di valutazione dei rischi;
- proteggere gli operai dai rischi valutati;
- vigilare sul in cantiere;
- informare tutte le maestranze presenti sui luoghi di eventuali rischi.
Conformemente agli orientamenti giurisprudenziali in materia, la Corte di Cassazione ha precisato che: "Pur dovendosi escludere che incomba sul committente "non professionale", come quello che appalta lavori di tipo domestico (quali ristrutturazioni, pitturazione, ecc.), un onere di vigilanza continua sullo svolgimento delle opere, deve affermarsi che il medesimo, in assenza della redazione di un documento di valutazione dei rischi o della nomina di un responsabile dei lavori, cui sia conferito anche il compito di realizzare la sicurezza del cantiere prima della realizzazione delle opere, ha l'onere generalissimo di mettere l'appaltatore nella condizione di operare in sicurezza.
E ciò, non solo segnalando i pericoli, ma provvedendo alla loro eliminazione prima dell'inizio dell'attività, così da consentire a colui al quale siano affidati i lavori di assumere, anche in qualità di datore di lavoro i rischi propri delle lavorazioni e non i rischi derivanti dalla conformazione dei luoghi.
Solo, infatti, nell'ipotesi in cui l'oggetto dell'incarico - dei pur minimi interventi consistenti nella pitturazione di un'abitazione - includa la messa in sicurezza dei luoghi sui quali insisterà il cantiere, così da consegnarlo agli esecutori scevro da ogni pericolo, è possibile per il committente andare esente da responsabilità, che, al contrario, resta in capo a lui quando l'incarico o gli incarichi siano conferiti per la sola esecuzione delle opere, non estendendosi espressamente all'eliminazione dei rischi preesistenti, al fine della consegna dei luoghi in piena sicurezza".