Bonus Ristrutturazioni: novità dall'Agenzia delle Entrate
Pochi giorni fa l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni punti che ruotano attorno alla questione bonus ristrutturazioni. In particolare facciamo riferimento alle modalità di detrazione delle spese tramite lo sconto in fattura e la cessione del credito.
Sono applicabili al bonus ristrutturazioni? Si, ma non in tutti i casi.
Il Decreto Rilancio (L.77/2020), che ha introdotto il Superbonus 110%, ha previsto la possibilità di optare per lo sconto immediato in fattura o per la cessione del credito in alternativa alla fruizione diretta della detrazione.
Vediamo nel dettaglio cosa sono lo sconto in fattura e la cessione del credito, quali sono le differenze e quali siano quelli più vantaggiosi.
Bonus ristrutturazioni: che cos’è sconto in fattura?
A fronte della detrazione si può scegliere di avere lo sconto di pari importo in fattura che viene applicato direttamente dal fornitore pari all’importo massimo che si deve pagare. Quindi se usufruisci di un bonus al 50% su un lavoro di 10.000 euro, pagherai solamente i 5.000 al fornitore.
Al contrario se i lavori di ristrutturazione che devi fare ti danno l’accesso al bonus ristrutturazioni 110%, su ad esempio 10.000 euro non pagherai nulla, però non ti spetta nessuna detrazione delle spese nel momento della dichiarazione dei redditi.
Il fornitore, in questo caso, utilizzerà la detrazione che ha ottenuto come credito d’imposta. In alternativa può cederla ad istituiti intermediari come quelli finanziari o le banche. Che significa? Che se gli viene ceduto il credito con dei lavori effettuati tramite il superbonus 110%, ha a disposizione il 10% che non riconosce nello sconto in fattura.
Ossia, su una spesa sempre di 10.000 euro che ti ha scontato totalmente in fattura, ottiene un credito d’imposta di 11.000 da utilizzare in 5 anni, ovvero il tempo di recupero della spesa.
Bonus ristrutturazioni: che cos’è la cessione del credito?
L’altra possibilità è quella di optare per la cessione del credito, dove verrà ceduto direttamente ad altri soggetti. Questo significa che se accedi al superbonus per la ristrutturazione 110%, puoi cedere il credito totale, ad esempio su una spesa di 10,000 euro cedi il 110% di credito quindi 11.000 euro.
Quando si sceglie di cedere il credito si devono rispettare alcune prassi. I soldi vengono liquidati dalle banche o a fine lavori oppure per stati di avanzamento, che possono essere massimo di due. Il primo ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.
Se i lavori rientrano nel lasso di tempo previsto, 2020-2021, è possibile usufruire della cessione del credito anche solo per alcune rate che ti sono rimaste. Cioè, se in una spesa che hai sostenuto nel 2020, puoi decidere di inserire le prime rate per la dichiarazione dei redditi e cedere il credito delle altre.
In ogni caso non è possibile recuperare il credito d’imposta non utilizzato nell’anno chiedendolo a rimborso o inserendolo nelle successive dichiarazioni dei redditi.
In più se, ad esempio vengono fatti lavori condominiali sui quali più di una persona ha diritto della detrazione, questa può farlo in totale autonomia e scegliere tra lo sconto diretto in fattura o la cessione del credito. Non necessariamente deve decidere il condominio.
Bonus ristrutturazione: quali sono gli interventi per accedere allo sconto in fattura e cessione del credito
Gli interventi su cui sono applicabili queste forme di detrazione fiscale sono descritte nel Decreto Rilancio nell’articolo 121, comma 2, e sono:
- il bonus ristrutturazioni sia applicato agli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Rientrano anche le spese sugli inerenti di manutenzione ordinaria sulle parti comuni condominiali.
- ecobonus al 110%;
- l'Ecobonus al 50%, 65%: per la sostituzione degli infissi, della caldaia a condensazione, installazione del cappotto, dei pannelli solari ecc.;
- il Sismabonus, sugli edifici edificati nelle zone sismiche 1, 2 e 3;
- il Bonus Facciate;
- la sostituzione o la nuova installazione di impianti fotovoltaici e relativi accumuli;
- l’istallazione colonnine per la ricarica delle auto elettriche: quest'ultime beneficiano delle detrazioni al 110 % se installate contestualmente ad uno dei tre interventi trainanti dell'Eco-bonus al 110%.
Bonus Ristrutturazioni: le novità ritrattate e confermate dall’Agenzia delle entrate
Le modalità di detrazione fiscale dello sconto diretto in fattura e della cessione del credito, non sono sempre applicabili. Difatti rimangono esclusi il bonus facciate e il bonus mobili.
Tra le parti escluse c’è un caso che è stato recentemente ritrattato e facciamo riferimento: all’acquisto di un immobile facente parte di un fabbricato interamente ristrutturato.
Inizialmente l’ Agenzia delle Entrate ha dichiarato che le due alternative alla detrazione fiscale non sono applicabili nel caso di acquisto di un immobile che fa parte di un edificio interamente ristrutturato dall’impresa di costruzione (o ristrutturazione immobiliare o da una cooperativa edilizia) che provvede entro diciotto mesi dalla data del termine dei lavori all’alienazione o assegnazione degli appartamenti.
Questi interventi, anche se avrebbero usufruito del Bonus ristrutturazioni, sono annoverati nell’articolo 16-bis, comma 3 del Tuir ma non sono presenti nell’elenco dei lavori per i quali è espressamente indicata l’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito.
Quindi gli acquirenti potevano usufruire delle tradizionali modalità di detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi, che si basa su una detrazione forfettaria al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione.
La novità:
Recentemente, il 2 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha ritrattato la questione affermando che:
« [...]poiché gli interventi realizzati dalle citate imprese sono gli stessi interventi di recupero del patrimonio edilizio richiamati nel comma 1, lettere a) e b) dell’articolo 16-bis del Tuir, anche per l’acquisto di unità immobiliari ubicate in fabbricati interamente ristrutturati (spese sostenute negli anni 2020 e 2021) si può optare, in luogo della detrazione, per la cessione del credito o lo sconto in fattura»