BONUS FISCALI E RECUPERO EDILIZIO 2018
Prorogata a tutto il 2018 le agevolazioni riguardanti il recupero edilizio
Con la legge di bilancio 2018 vengono confermati i bonus per la casa, nella misura massima di 96mila euro per unità abitativa, che vanno però a sommarsi al Sisma Bonus, quindi all’agevolazione per la riqualificazione energetica.
Prorogate a tutto il 2018 le agevolazioni riguardante il recupero edilizio cui si fa riferimento all’art. 16 bis del dpr 917/1986 nella misura massima di spessa pari a 96mila euro per unità abitativa. Ricordiamo che la detrazione era stata prorogata ulteriormente fino al 31 dicembre di quest’anno con la legge di bilancio 2017.
Tipologie di interventi e fruizione dei bonus
Le tipologie di intervento e quindi le spese possibili ai fini della fruizione del bonus, sono:
- spese per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle singole unità immobiliare di qualsiasi categoria catastale , quindi anche rurali, in relazione alle parti comuni di edifici residenziali;
- spese per gli interventi di manutenzione ordinaria, per la realizzazione di parcheggi pertinenziali, posti auto, box e spese per le opere finalizzate alla cablatura degli edifici, alla sicurezza statica e antisismica, al contenimento dell’inquinamento acustico.
Le diverse tipologie di intervento sopracitati ovviamente devono essere conformi al Testo Unico Edilizia (DPR 380 del 2001) e ai regolamenti comunali vigenti
La detrazione spetta nella misura del 50% a decorrere dalle spese documentate sostenute dal 26.6.2012 e fino al 31.12.2018, per un ammontare massimo di 96mila euro per unità immobiliare.
Qualora gli interventi sulla singola unità immobiliare riguardino la prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili, è necessario considerare le spese sostenute negli anni pregressi, altresì rientrano nel limite massimo dei 96mila euro anche le spese per un diverso e autonomo intervento relativo allo stesso immobile.
Nel caso in cui gli interventi sono eseguiti sia su parti comuni, condominiali, sia sulla singola unità immobiliare il limite massimo di spesa indicato dev’essere riferito in modo autonomo alle due diverse tipologie d’interventi, singolo e comune, in quanto risultano oggetto di un’autonoma previsione agevolativa secondo la risoluzione 206/E/2007. http://www.espertorisponde.ilsole24ore.com/Documenti/ProblemaDellaSettimana/2009/052009/20090518/PRASSI/AE_ris_03_08_2007_206.pdf
Ricordiamo che per fruire dell’agevolazione è sempre e comunque necessario tenere a disposizione dell’amministrazione finanziaria la documentazione riguardante le abilitazioni amministrative, la dichiarazione sostitutiva, la domanda di accatastamento per gli immobili non censiti al catasto, le ricevute dei versamenti dei tributi locali, delle delibere assembleari per le spese sostenute sulle parti comuni, la comunicazione d’inizio lavori, le fatture e le ricevute fiscali con copia dei bonifici eseguiti.
Nello specifico, riguardo i bonifici eseguiti, occorre tenere presente la necessità di eseguire bonifici tracciabili, anche se l’Agenzia delle Entrate ha precisato, con la circolare 43/E/2016, che la detrazione Irpef per gli interventi di recupero edilizio e quella Irpef-Ires per la riqualificazione energetica spetta ugualmente anche se il bonifico è incompleto e non sia stato possibile operare la ritenuta.
Bonus del 50% esteso anche all'acquisto dei mobili
È stato anche esteso il bonus per l’acquisto di mobili , come da dl 63/2013, che prevede la detrazione del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici e che interessa solo i soggetti che possono beneficiare della detrazione Irpef del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio sulle spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.01.2017.
Si specifica che le spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici sono computate ai fini della fruizione della detrazione d’imposta indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.
Zone sismiche, maggiorate le detrazioni fiscali
La Legge di Stabilità del 2017 ha introdotto l’apposito bonus per l’adozione di misure antisismiche e per le opere di messa in sicurezza degli edifici nelle zone sismiche, finalizzato alla valutazione e prevenzione nazionale del rischi sismico degli edifici e con il decreto ministeriale 65/2017 sono state fornite le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni oltre alle modalità per l’attestazione da parte dei professionisti abilitati dell’efficacia degli interventi antisismici.
Con la Legge di Bilancio 2018 sono state potenziate le detrazioni riguardanti le spese effettuate per lavori su edifici collocati in zone sismiche 1-2-3 cui spetta una detrazione maggiorata pari all’80% se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore e ben dell’85%, se i lavori determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori. Ovviamente le detrazioni spettano anche per i lavori sulle parti comuni degli edifici ubicati nelle zone sismiche; e si applica su un massimo di spese quantificate in 136mila euro e deve essere spalmata in 10 annualità.
Le detrazioni per gli interventi antisismici e per il risparmio energetico possono essere utilizzate anche dagli Istituti Autonomi Case Popolari.