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TETTOIE

TETTOIE

Per una Tettoia aperta su 3 lati, occorre il permesso di costruire?

Con l'avvicinarsi della bella stagione si pensa sempre più a vivere all'aperto e quindi come vivere al meglio gli spazi esterni che la nostra abitazione ci offre, quali : tettoie pensiline, verande, terrazze e balconi.

Di recente pubblicazione una sentenza del Tar Campania che chiarisce, ancora una volta, i necessari permessi e autorizzazioni per la realizzazione di una tettoia .

La realizzazione di una tettoia su un balcone o su di un terrazzo può infatti necessitare di un titolo abilitativo diverso a seconda delle dimensioni, della superficie, del volume e del materiale della struttura nonché, di quanti lati chiusi abbia.

Ma una tettoia aperta su 3 lati, se non sviluppa cubatura, rientra tra gli interventi sottoposti al permesso di costruire?

Gli ulteriori chiarimenti arrivano dal Tar Campania con la sentenza 16 gennaio 2017, n. 109. Con tale sentenza i giudici campani hanno respinto la richiesta di demolizione avanzata dal Comune in riferimento alla realizzazione di opere edilizie senza permesso di costruire.

Infatti il caso in esame, ossia tettoia aperta su tre lati, proprio perchè aperta su 3 lati non sviluppa cubatura e quindi non rientra, tra gli interventi sottoposti al permesso di costruire; seppur la sua realizzazione necessita di autorizzazioni.

Altresì, la sentenza riafferma che il titolo abilitativo (permesso di costruire) è richiesto quando:

  • si effettuano lavori che cambiano la destinazione d’uso degli immobili
  • si altera la sagoma degli immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio

Il permesso di costruire in base al dpr 380/2001

Necessario specificare come in riferimento all’art. 10 comma 1 del dpr 380/2001, l’intervento edilizio che necessita del permesso di costruire, è quello che:

  • genera un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
  • comporta modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti

Ricordiamo inoltre, come la definizione stessa di Tettoia secondo il cosi detto Decreto Sblocca Italia che ha previsto l’adozione di un Regolamento edilizio unico nazionale, in modo da uniformare le procedure edilizie con norme più o meno condivise su tutto il territorio nazionale.

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 268 del 16 novembre 2016 l’accordo tra Governo, Regioni e autonomie locali, in sede di Conferenza unificata, per l’adozione dello schema di Regolamento. In particolare è stato pubblicato:

  • schema di regolamento edilizio tipo (Allegato 1)
  • documento con le definizioni uniformi (Allegato A)
  • tabella con la raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia (Allegato B)

Riguardo alle definizioni previste dall’Allegato B, si definisce Tettoia : Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali. Tettoie e distanze tra gli edifici

Mentre, riguardo le distanze tra gli edifici la realizzazione di una tettoia, anche se priva di pareti di chiusura, è da considerarsi a tutti gli effetti una costruzione ai fini della distanza dal confine.

Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 16776 del 2 ottobre 2012 nel rispetto delle distanze tra edifici, ai sensi dell’art.873 del Codice Civile, che impone la misura di almeno 3 metri come distanza legale.

La tettoia è da considerarsi comunque una costruzione avendo i caratteri della stabilità, consistenza ed immobilizzazione al suolo e, in quanto tale, deve rispettare le norme del codice sulle distanze minime.

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