Le novità della legge europea bis 2013
Una norma del disegno di legge europea 2013 bis, approvata dal Consiglio dei ministri, prevede che il progettista può essere affidatario di appalti o di concessioni di lavori pubblici relativi all'opera pubblica che lui stesso ha progettato, a condizione che venga dimostrato che l’esperienza accumulata durante l'incarico di progettazione non arrechi vantaggi tali da danneggiare la concorrenza, garantendo così che l'affidamento dell'incarico avvenga in modo trasparente e nel rispetto dei principi di equità e parità di trattamento tra i partecipanti al processo di gara. Questo approccio mira a evitare conflitti di interesse e a favorire una competizione leale tra i vari soggetti coinvolti, salvaguardando l'integrità del processo di appalto pubblico.
La modifica al co. 8 dell'articolo 90 del Codice Appalti (Dlgs n. 163/2006), prevede per i progettisti divieto di “essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi”.
Il co.8 bis prevede, invece, che “I divieti di cui al comma 8 non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non sia tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.”
C’è poi un'altra norma di legge che prevede l'applicabilità delle disposizioni sui pagamenti rapidi a 30 giorni (fino a 60 giorni solamente in casi eccezionali) anche al settore dei lavori pubblici: “L’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.
Inoltre, è stato previsto che entro diciotto mesi dalla data di entrata in delle legge europea bis 2013, il Governo possa adottare uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti inerenti la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Tutto questo per l’esigenza di armonizzare la normativa nazionale con quella comunitaria. Infatti, per il danno ambientale è stato previsto l’obbligo per i responsabili alla rimessione in pristino stato, per qualsiasi tipo di matrice ambientale danneggiata. In caso di impossibilità o di eccessiva onerosità, il risarcimento del danno ambientale sarà, comunque, dovuto per equivalenti.