Incompatibilità nella nomina del collaudatore edilizio.
Nomina del collaudatore del progetto edilizio ed eventuali incompatibilità
Ai sensi dell'art. 67 del T.U. per l'edilizia si prevede che il collaudo debba essere eseguito da un ingegnere o architetto. Quest’ultimo deve avere due requisiti: deve essere iscritto all’albo da almeno dieci anni e non deve essere intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera.
A chi spetta la nomina? Essa spetta al committente. Ai sensi della l. n.1081/1971, all’art. 7 si legge che quest’ultimo ha l’obbligo di comunicarla al genio civile entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori. Entro il medesimo termine, se il committente non esiste ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo a quest’ultimo di chiedere la designazione di tre nominativi tra i quali scegliere il collaudatore. Tale richiesta deve essere presentata presso l’ordine provinciale degli ingegneri o degli architetti.
Ci sono, poi, casi di incompatibilità alla nomina di collaudatore. Infatti, l'art. 141, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici di cui al d.lgs. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - indica quali sono modalità sulla base delle quali individuare i soggetti ai quali affidare l'incarico di collaudatore.
I requisiti di incompatibilità prevedono che il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo.
Si prevede, inoltre, che questi non debbano avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Si deduce che non è dunque possibile che il collaudatore ed il progettista-direttore dei lavori siano soci della medesima a attività o abbiano avuto rapporti lavorativi di collaborazione nell'ultimo triennio dalla nomina.
E se ci troviamo proprio di fronte a questo caso? C’è un meccanismo per la risoluzione delle controversie sorte nella fase di collaudo. Si può presentare ricorso presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP). Il Codice dei contratti pubblici, infatti, all’art. 6, comma 7, lett. n) prevede che "l'Autorità su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione".
E' importante che gli immobili siano collaudati da persone esperte onde evitare problemi futuri.