I requisiti delle caldaie sullo scarico a parete per il Mise
Secondo quanto stabilito, le caldaie installate dopo il 31 agosto 2013 devono appartenere alla classe 4 o 5 secondo la classificazione di cui alle norme UNI EN 297, 483 e 15502.
Attraverso la nota del 18 dicembre 2013, il Ministero dello Sviluppo economico ha chiarito, relativamente ad uno specifico quesito precedentemente posto, quale sia la tipologia dei generatori di calore che possono essere installati in deroga all’obbligo di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto delle abitazioni o degli edifici comuni.
Il Mise ha, dunque, risposto che è consentito derogare da quanto fissato all'articolo 5, comma 9 del D.P.R. n. 412 del 1993, nei casi previsti dal comma 9-bis dello stesso articolo. In questi casi, secondo il comma 9-ter dell'articolo 5 del D.P.R. n. 412 del 1993, i generatori di calore installati successivamente alla data del 31 agosto 2013 devono rispettare quanto ripreso qui di seguito:
- possedere un rendimento termico utile maggiore o uguale a 90 2log (Pn), in corrispondenza di un carico termico pari al 100% della potenza termica utile nominale;
- appartenere alla classe 4 o alla classe 5 secondo la classificazione relativa alle emissioni di NOx indicata dalla norma UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502.
La nota del Mise va, dunque, a chiarire quali sono i requisiti che devono possedere i generatori di calore per lo scarico a parete, sciogliendo quei dubbi che si sono sedimentati nel corso degli anni e che non erano stati mai affrontati.
Relativamente a ciò, aveva osservato la Cna Installazione Impianti, erano state diffuse “interpretazioni distorsive e forzate del comma 9 ter dell’art 17 bis della legge n. 90 del 3 agosto 2013, tendenti a spingere verso l’obbligo d’installazione di caldaie a condensazione, senza che il succitato articolo si esprima in tal senso”.
Le norme da seguire sono tante, spesso diventa complicato attuarle, ma dobbiamo considerare che sono necessarie.