Sospensione mutuo prima casa Intesa Sanpaolo: come comportarsi?
In seguito all’emergenza sanitaria legata al COVID-19 scoppiata lo scorso anno, molte famiglie si sono trovate a navigare nella completa Fondo di solidarietà che arriva a coprire il 50% degli interessi che andranno a maturare nel corso del periodo di sospensione. Tutto ciò viene regolamentato secondo le modalità di calcolo previste da Consap e reperibili sul sito di Consap. Per supportare le famiglie, infatti, il Governo ha previsto il rifinanziamento e la revisione dei requisiti e delle caratteristiche del Fondo di solidarietà ("Fondo Gasparrini”). Possono richiedere la sospensione dell’intera rata che viene prevista dal Fondo la persona che risulta essere una dei cointestati del mutuo, ma che dovrà avere una serie di requisiti. Per richiedere la sospensione mutuo prima casa Intesa Sanpaolo è necessario essere nello stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro subordinato. In alternativa è necessario avere lo stato di disoccupazione in seguito alla cessazione dei rapporti di lavoro previsto dall’art. 409, n.3 del codice di procedura civile o la sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, che corrisponde alla riduzione pari almeno al 20% dell’orario complessivo. Possono richiedere la sospensione mutuo Intesa San Paolo anche i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, gli imprenditori individuali. Possono accedere alla richiesta della domanda anche i soggetti relativi all’articolo 2083 del codice civile che rientrino nei casi della riduzione del fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda. Deve pertanto corrispondere al minor lasso di tempo che intercorre tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda a patto che non sia trascorso un trimestre a causa della chiusura o della restrizione della propria attività in seguito all’attuamento delle disposizioni che sono state adottate a livello governativo per l'emergenza coronavirus. Si ha accesso alla sospensione mutuo Intesa San Paolo anche per decesso del contestatario o riconoscimento di handicap grave o di invalidità civile, ma non inferiore all’80%. Non è possibile richiedere la sospensione del mutuo prima casa Intesa SanPaolo se si tratta di un mutuo erogato per finalità diverse dall’acquisto della prima casa oppure che non sia intestato a persone fisiche o che abbia un importo superiore a 400.000 euro. Non è possibile richiedere sospensione mutuo intesa san paolo nel caso di rate scadute e non pagate per un periodo superiore a 90 giorni consecutivi alla data della richiesta di sospensione, per chi usufruisce di agevolazioni pubbliche al di là del "Fondo prima casa”, se è relativo a immobili che appartengono alle categoriùe catastali A/1, A/8 e A/9 e con caratteristiche di lusso.
Sospensione del mutuo prima casa, come funziona
Ma come funziona esattamente la sospensione mutuo Intesa San Paolo? È possibile richiedere la sospensione dell’intera rata del finanziamento per un periodo massimo di 18 mesi mentre in caso di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione dal lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, la durata della sospensione massima come richiesta è 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi. Si può richiedere la sospensione del mutuo per 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi e fino a 18 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.
Ma quanto costa la sospensione mutuo intesa san paolo?
Nel corso del periodo di sospensione mutuo Intesa San Paolo vengono applicati degli interessi che vengono calcolati sul debito residuo al tasso (TAN) del finanziamento. Gli interessi maturati, esclusa la parte coperta dal contributo del Fondo di Solidarietà, dovranno essere rimborsati subito dopo il periodo di sospensione, a cominciare dalla pagamento della prima rata in scadenza. Gli interessi da rimborsare verranno successivamente suddivisi in quote di uguale importo e in numero uguale alle rate residue del finanziamento. Ogni quota interessi dovrà pertanto essere aggiunta all’importo della rata che si paga normalmente. Al termine della sospensione, il rimborso del finanziamento riprenderà normalmente con il pagamento delle rate che saranno comprensive della quota interessi a proprio carico che viene maturata nel periodo di sospensione con conseguente allungamento del piano di ammortamento.