Sisma : finanziamenti agevolati
Definite le specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte dei soggetti finanziatori
L 'Agenzia delle Entrate approva le specifiche tecniche per la trasmissione telematica, da parte dei soggetti finanziatori, alla stessa Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai finanziamenti erogati a favore di imprenditori, lavoratori autonomi ed esercenti attività agricole, operanti nelle zone colpite dal terremoto; nonché quelli relativi all’utilizzo del credito d’imposta e inoltre, i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti dal piano di ammortamento e i relativi importi.
Con il provvedimento del 31 maggio delle Entrate (Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte dei soggetti finanziatori all’Agenzia delle entrate dei dati dei finanziamenti erogati, ai sensi dell’articolo 11, comma 7, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 ) si cerca di perseguire lo scopo di agevolare il tempestivo recupero del credito da parte dei soggetti finanziatori, riferendosi appunto ai mutui assistiti da garanzia statale erogati dagli istituti di credito a favore di: imprenditori, lavoratori autonomi ed esercenti attività agricole, operanti nelle zone colpite dal terremoto.
Con il decreto-legge 8/2017 , art. 11 , commi 3 e 4 (cosi detto Terzo Decreto Terremoto), convertito in legge 45/2017 , si è disposto per i titolari di reddito d’impresa, di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole la possibilità di chiedere un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, per il pagamento:
- dei tributi sospesi (l'art. 48 del decreto-legge 189/2016 ha disposto la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi a favore delle popolazioni terremotate)
- dei tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre al 31 dicembre 2017;
- dei tributi dovuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018
Relativamente ai primi due casi, il finanziamento deve essere erogato entro il 30 novembre 2017, mentre nel terzo lo stesso va erogato entro il 20 novembre 2018.
Credito d'Imposta
Si prevede inoltre che, per gli interessi relativi ai finanziamenti erogati e per le spese strettamente necessarie alla loro gestione, viene corrisposto ai soggetti finanziatori un credito d’imposta in misura pari all’importo relativo agli interessi e alle spese dei medesimi e che la quota capitale deve essere restituita dai soggetti beneficiari, a partire dal 1° gennaio 2020 e 2021 e in cinque anni. Si stabilisce anche che il credito d’imposta riconosciuto ai soggetti finanziatori può essere recuperato anche mediante cessione ai sensi dell’articolo 1260 c.c. . In tal caso, il credito ceduto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del cessionario relativa al periodo d’imposta in cui avviene la cessione.
Obblighi di comunicazione
Nel provvedimento sono approvate pertanto le specifiche tecniche per consentire la trasmissione telematica delle informazioni relative ai mutui erogati e i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi.
I dati devono essere trasmessi esclusivamente in via telematica, secondo le specifiche tecniche, sezioni I e II, riportate in allegato al provvedimento e approvate con il medesimo provvedimento.
In particolare:
- dati relativi ai finanziamenti erogati per il pagamento dei tributi sospesi e per il pagamento dei tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre al 31 dicembre 2017 devono essere trasmessi entro il 30 aprile 2018;
- i dati relativi ai finanziamenti erogati per il pagamento dei tributi dovuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 devono essere trasmessi entro il 30 aprile 2019;
- i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento (nonché i relativi importi) devono essere trasmessi entro la fine del mese successivo a ciascun semestre solare del periodo di ammortamento, ovvero di quello in cui si verifica l’evento da comunicare.