Registrazione dei contratti di locazione immobiliare
Nel mercato immobiliare la registrazione del contratto di locazione o di affitto di un bene immobile può avvenire secondo diversi modi. Cercheremo, ivi, di illustrarvi le modalità prescritte dalla legge.
Si può registrare un contratto di locazione: recandosi fisicamente presso istituti di credito o poste; basta versare l’imposta di registro attraverso mod. F23, e presentare poi il contratto, il modello 69 e una copia dell’F23 presso un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate; in modalità telematica, registrandosi ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, attraverso il sistema Entratel o fisconline, con l’utilizzo dei software disponibili; via Internet, attraverso queste applicazioni: Locazioni Web, Siria Web e IRIS Web
La legge 14/2912 ha esteso le registrazioni telematiche al contratto di locazioni. Essa, in passato, era obbligatoria per i soggetti con almeno 100 unità immobiliari. Oggi, si prevede che questa sia obbligatoria solo per i soggetti in possesso di almeno 10 unità immobiliari, non importa se affittate o meno; per gli agenti di affari in mediazione iscritti al ruolo, registro Imprese/REA.
L’obbligo di registrare il contratto non grava solo sul locatore, ma anche sul locatario. Però, se è già avvenuta la registrazione telematica, il locatore ha la possibilità di registrare il contratto in modo tradizionale.
Il d.l. 79/2012 ha introdotto una novità: l’obbligo di comunicare la cessione degli immobili all’autorità di pubblica sicurezza. Esclusi resterebbero, dunque, quei contratti soggetti a registrazione a termine fisso per le parti. In questo caso è l’Agenzia delle Entrate a doverla comunicare all’autorità pubblica con le modalità telematiche.
Se anche voi avete affittato un appartamento ricordatevi di fare le cose in regola.
Vi consigliamo di leggere gli ultimi Aggiornamenti del canone di locazione immobiliare.