Gli architetti hanno competenza per progettare impianti
La sentenza n. 1550 del 15 marzo scorso del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) ha riconosciuto in modo definitivo le competenze professionali degli architetti in materia di progettazione di impianti collegati al fabbricato. E’ stato dunque accolto il ricorso proposto dall'Ordine degli architetti di Roma contro l'Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (Ispesl, oggi Inail) per la riforma della sentenza n. 7174/2008 del Tar Lazio.
Cos’era accaduto? Un provvedimento del 1999 proveniente dall’Istituto, aveva escluso la competenza degli architetti in materia di impianti sottoposti all’omologazione Ispesl. In merito alla progettazione dell’impianto di riscaldamento, essendo questa un’opera accessoria all’edificazione, L’ispesl riteneva che esso fosse predisposto da un ingegnere, essendo stato proposto come impianto da collegare ad un edificio che già esisteva e che doveva essere realizzato.
Il Consiglio di Stato ha dunque, previsto che, l’art. 52 del R.d. n. 2537/1925, co.1, in base al quale formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative, fa sì che la competenza in materia di impianti soggetti ad omologazione Ispesl afferenti ad opere di edilizia civile, sia propria degli architetti.
Cosa rientrerebbe nel concetto di “opere di edilizia civile”? Non solo gli ambiti strutturali, ma tecnologici, compresi quelli idraulici e di riscaldamento. Sebbene si tratti di un impianto accessorio ad un edificio, il fatto che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento univoco e funzionale con l'opera di edilizia civile e, quindi, consente che il progetto sia sottoscritto anche da un architetto.
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