Decisione del Consiglio di Stato in materia di restauri e NTC
In conformità del principio sancito in costituzione di separazione dei poteri, le valutazioni tecniche delle stazioni appaltanti non sono soggette al sindacato giurisdizionale, fatta salva l’ipotesi di violazione del principio di ragionevolezza tecnica.
Tale precisazione proviene direttamente dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2458 del 7 maggio 2013, avente ad oggetto un ricorso presentato per la riforma della sentenza n. 504/2012 del Tar Lazio (Latina).
Di quale caso si trattava? L'appellante aveva qui contestato l'operato dell'amministrazione che, nell'ambito di una gara per dei lavori di restauro, avrebbe violato quanto disposto nel D.M. 14 Gennaio 2008 (Norme tecniche per le costruzioni), valutando l’offerta tecnica dell’aggiudicataria e dei materiali indicati per i lavori di restauro.
Con il decreto NTC regole differenziate per costruzioni nuove e non, il Consiglio di Stato ha osservato, in via del tutto preliminare, che nel D.M. 14 gennaio 2008 le norme tecniche differiscono in base alla casistica, ovvero se si tratta di interventi su costruzioni preesistenti, cioè di strutture già interamente realizzate, oppure di nuove costruzioni, ovvero strutture interamente da realizzare, ai sensi art. 3 comma 1, lett. e.1) del Dlgs n. 380/2001.
Il caso in esame riguardava i lavori di restauro e nello specifico, quelli di miglioramento sismico e consolidamento di alcuni solai di un edificio storico. Le norme tecniche che sono stata richiamate dall’appellante, non trovano riscontro, in quanto ineriscono le nuove costruzioni.
Per quanto concerne il caso in esame, la Corte di Palazzo Spada ha ritenuto che la stazione appaltante ha applicato in modo corretto la normativa (Decreto ministeriale del 14 Gennaio 2008 e DPR 380/2001) nel valutare l’offerta tecnica dell’aggiudicataria; e quindi non viola in alcun modo il principio di ragionevolezza tecnica.
Sarebbero necessarie delle norme più trasparenti e maggiori controlli.