Crea gratis il tuo profilo!

Codice penale inasprisce la pena per gli agenti immobiliari abusivi

Agenti immobiliari abusivi, al via sanzioni più rigide

Dal prossimo 15 febbraio 2018 entreranno in vigore gli aggravi di sanzione previsti dalla modifica dell’art. 348 del codice penale, dopo essere incorsi in una sola sanzione di natura amministrativa. Si tratta di una vera e propria “stretta” nei confronti di tutti quegli operatori che esercitano la propria professione in maniera abusiva, e che ha ottenuto una pronta soddisfazione da parte delle principali associazioni del settore.

Diventa dunque legge, dopo anni di trattative e di battaglie parlamentari, la legge che inasprisce le sanzioni per chi svolge abusivamente la professione di agente immobiliare. Un approccio che secondo quanto afferma il centro studi Fiaip è ben più diffuso di quanto si potrebbe superficialmente ritenere, e che ha prodotto un totale di provvigioni percepite indebitamente dagli abusivi stimabile in 750 milioni di euro annui.

Leggi anche: "Direttiva Servizi 1232006CE: la risposta degli agenti immobiliari"

“Esprimiamo viva soddisfazione per questo risultato – ha dichiarato Gian Battista Baccarini, Presidente Nazionale Fiaip - che è da condividere con il Governo Gentiloni e con le forze politiche di opposizione. Infatti, il provvedimento è stato approvato a maggioranza senza nessun voto contrario”. La Federazione ha in tal modo espresso il proprio supporto nei confronti di questa norma contro gli agenti immobiliari abusivi  che inasprisce le sanzioni sull’abusivismo professionale, rammentando che è la principale causa delle truffe che avvengono nel campo immobiliare, e che purtroppo è anche una delle principali determinanti che può spingere verso la crisi operatori che agiscono regolarmente sul mercato.

Ricordiamo anche che prima della modifica la legge prevedeva che l’abusivo dovesse subire tre sanzioni amministrative prima di arrivare alla denuncia penale. Per quanto concerne invece il requisito dell'abusività, per essa si intende che la professione sia esercitata in mancanza dei requisiti richiesti dalla legge, come ad esempio il mancato conseguimento del titolo di studio o il mancato superamento dell'esame di Stato per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione. Anche la mancata iscrizione presso il corrispondente albo può integrare il reato.

In questo ambito, si rammenta anche la più recente sentenza Cass. n. 16566/2017, secondo cui in tema di abusivo esercizio di una professione, l'art. 348 cod. pen. è da considerarsi come norma penale in bianco, poiché presuppone l'esistenza di altre norme volte a determinare le professioni per le quali è richiesta la speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione in un apposito albo, con la conseguenza che, saldandosi dette norme con la previsione penale, resta esclusa alcuna violazione dei principi di determinatezza e tassatività della fattispecie.

Condividi questo articolo:

Articoli simili: