Termoregolazione e contabilizzazione del calore proroga
TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE PROROGA AL 30 GIUGNO 2017
Il decreto Milleproroghe 2017 ha prorogato il termine per la posa in opera, installazione, delle valvole termostatiche così come previsto dal dlgs 102/2014 (decreto efficienza energetica) che imponeva l’obbligo al 1° gennaio 2017, termine appunto prorogato al 30 giugno 2017 dal decreto Milleproroghe 2017.
Il Decreto per l'Efficienza Energetica prevede, per tutti i condomìni con riscaldamento centralizzato l’installazione di:
- valvole termostatiche o ;
- contabilizzatori di calore o;
- ripartitori di calore o;
- dispositivi di termoregolazione.
Pertanto il Decreto prevede l’installazione tutti quei dispositivi che consentono di determinare la temperatura degli ambienti e di misurare i consumi di energia per ogni unità immobiliare, in modo da pagare in base a quanto effettivamente viene consumato da ogni singolo proprietario (oltre ovviamente ad una quota fissa per la manutenzione della caldaia, che resta elemento comune). Nello specifico, se il fabbricato condominiale presenta un impianto a distribuzione orizzontale sarà necessario installare un sotto-contatore all’ingresso di ciascuna unità immobiliare. Mentre in caso di distribuzione verticale (o a colonne montanti) sarà necessario installare ripartitori, oltre anche alle valvole termostatiche, in corrispondenza di ciascun corpo scaldante; posto all’interno delle singole unità immobiliari.
Condizioni di esonero dall’obbligo di contabilizzazione diretta del calore
Le condizioni esimenti previste dall’obbligo della contabilizzazione del calore sono due:
- con sottocontatori (art. 9, comma 5, lettera b). L’installazione di tali sistemi non risulta tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali. In tal caso l’efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459
- condizione di esonero dall’obbligo di contabilizzazione indiretta, previa installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali in corrispondenza a ciascun corpo scaldante (art. 9, comma 5, lettera c). L’installazione di tali sistemi non risulta essere efficiente in termini di costi, con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459
L’obbligo di cui all’art. 9, comma 5 del decreto legislativo 102/2014 risulta quindi derogabile se, in successione, sono verificate le condizioni esimenti di cui alle lettere b) e c) come sopra in dettaglio. Ovviamente la sussistenza delle condizioni esimenti dove essere verificata e dichiarata, per entrambi le casistiche, in apposita relazione tecnica predisposta dal progettista/tecnico abilitato e, in particolare, la sussistenza della condizione di cui alla lettera c) dovrà essere effettuata con specifico riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.
Quindi di norma devono essere installati contacalorie di tipo diretto. Per il riscaldamento ciò è generalmente possibile solo negli impianti centralizzati “a zone” ovvero “a distribuzione orizzontale”. Se la soluzione di cui sopra risultasse tecnicamente non realizzabile o eccessivamente onerosa in funzione dei risparmi energetici potenziali conseguibili, si deve procedere all’installazione di sistemi di misura del calore su ciascun corpo scaldante (cioè sistema indiretto), unitamente all’adozione di valvole di regolazione termostatiche. La prescritta installazione dei dispositivi di misura e termoregolazione decade qualora la stessa sia eccessivamente onerosa rispetto ai risparmi potenziali conseguibili.
Dal CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri ) pubblicate le LINEE GUIDA INFORMATIVE E MODELLI DI RELAZIONE IN MERITO ALLE VALUTAZIONI TECNICO ECONOMICHE PER L’INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE DI CUI ALL’ART.9, COMMA 5 DEL D. LGS N. 102/2014 COME MODIFICATO DAL D. LGS N. 141/2016
http://biblus.acca.it/download/linee-guida-cni-valvole-termostatiche-contabilizzazione-del-calore/
Multe per i condomìni che non si adeguano
I proprietari di immobili e i condomìni che non si adeguano nei termini stabiliti saranno puniti con multe da 500 a 2500 euro.
L’unica deroga prevista è l’impossibilità tecnica, che deve essere accertata mediante una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato, dalla quale risulta che l’installazione del contatore individuale non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali.
http://biblus.acca.it/download/linee-guida-cni-valvole-termostatiche-contabilizzazione-del-calore/