Telecamere in condominio: autorizzazioni, aree consentite e procedure.
Collocare telecamere sulle scale, negli androni e nel cortile del condominio è possibile. Ma quali sono i termini stabiliti dalla legge? La legge (art.1122- ter cod. civ.) consente l’installazione delle telecamere all’ interno del condominio solo se tale decisione è stata approvata in assemblea condominiale con un numero di voti che rappresenta la maggioranza dei votanti e almeno la metà del valore dell’edificio.
Le telecamere di sorveglianza possono risultare utili per monitorare le parti comuni dell’edificio per una maggiore tutela degli ambienti e del condominio stesso, ma tale impianto deve essere segnalato da un cartello con dicitura “Area videosorvegliata - La registrazione è effettuata da ….. per fini di ….. - Art 13 del codice in maniera di protezione dei dati personali (D.30/6/2003, n.196) come stabilisce il comunicato del Garante della Privacy.
Nel caso in cui venga approvato un impianto di videosorveglianza all’interno del condominio, solo l’amministratore ha diritto a visionare le registrazioni; inoltre tali riprese non possono essere conservate per più di 24/48 ore, ad esclusione di situazioni in cui sia necessario conservarle come supporto o prova di indagini. Inoltre è importante sottolineare che le telecamere installate dal condominio devono riprendere solo le aree comuni, evitando di riprendere strade, edifici o negozi.
Telecamere private all’interno del condominio
Se installare le telecamere all’interno del condominio che riprendano le aree comuni necessita del consenso dell’assemblea, il singolo condomino può installare una telecamera privata a tutela della sua proprietà senza chiedere alcun permesso. Anche in questo caso è necessario affiggere il cartello che segnali la presenza di telecamere e bisognerà far attenzione che la telecamera registri esclusivamente il pianerottolo di fronte la propria porta d’ingresso facendo attenzione a non riprendere le zone comuni o zone di passaggio inquadrando ed evitare di registrare persone di passaggio o nelle adiacenze. Nel dettaglio, se condividiamo il pianerottolo con il nostro vicino, non sarà possibile riprendere la soglia di casa del vicino o le scale che portano ai piani superiori o inferiori; la zona ripresa non deve ledere la privacy delle altre persone ma deve essere strettamente funzionale alla tutela del proprio alloggio.
Per l’installazione sarà possibile utilizzare le mura o le zone esterne e non ci sono limiti di tempo sulla conservazione dei filmati.
Telecamere in condominio senza autorizzazione
Fatte le premesse che:
- per installare telecamere che registrino nelle aree condominiali è necessaria l’approvazione dell’assemblea:
- il privato può installare telecamere che registrino solo le zone strettamente funzionali alla tutela della sua abitazione senza registrare aree comuni;
Nel caso in cui non venissero rispettate tali norme, cosa può succedere?
Nel caso in cui vengano installate telecamere in condominio senza autorizzazione dell’assemblea si può agire in giudizio ottenendo la rimozione; nel caso in cui sia stato l’amministratore ad installare l’impianto di sorveglianza senza il consenso egli dovrà rispondere alle sue responsabilità avendo agito oltre i limiti del proprio mandato.
Nel caso in cui invece un privato installi una telecamera le conseguenze saranno diverse in base alla zona che sta registrando; infatti nonostante non sia permesso ai privati registrare aree comuni come scale o il pianerottolo questo non costituisce un reato poiché secondo la Corte “ Le scale di un condominio e i pianerottoli delle scale condominiali non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, perché sono, in realtà, destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la tutela penalistica non si estende alle immagini eventualmente ivi riprese” . Qualora invece l’occhio della telecamera inquadri la proprietà privata altrui si può procedere in via legale o richiedere la rimozione tramite il Tribunale.