Sismabonus Ecobonus
Tetti di spesa ammissibili nei condomini
Con la circolare 7/E/2018,
l’Agenzia delle Entrate, (circolare), ha fornito una guida alla dichiarazione dei redditi riguardante il Condominio, e come calcolare i limiti di spesa per Sismabonus e Ecobonus.
I tetti di spesa in condominio, per la detrazioni fiscali, relativi agli interventi di adeguamento o miglioramento antisismico si calcolano su il totale delle spese non superiore a 96mila euro moltiplicato per ciascuna delle unità immobiliari.
Mentre, per l’Ecobonus, il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è di 40mila euro sempre moltiplicato per il numero delle unità immobiliari; ossia ciascuna unità immobiliare ha diritto alla detrazione fino ad un tetto massimo di spesa di 40mila euro.
Riguardo le eventuali pertinenze alle unità immobiliari; autonomamente accatastate, il Sismabonus è calcolato su un importo massimo di spesa di 768mila euro (96mila euro x 8 unità), mentre l’Ecobonus su un importo massimo di spesa di 320mila euro (40mila euro x 8 unità). Vale a dire, le pertinenze accatastate autonomamente godono degli stessi tetti di spesa previsti per le unità immobiliari
Quindi, la detrazione , sia per gli interventi di messa in sicurezza antisismica ed efficientamento energetico, effettuati in condominio, viene attribuita ai condòmini in base ai millesimi di proprietà e delle pertinenze o sulla base dei diversi criteri stabiliti dall’assemblea.
Sismabonus e Ecobonus in condominio
Ricordiamo inoltre che in condominio, la detrazione fiscale per gli interventi di adeguamento e miglioramento antisismico ammonta al 75% qualora l’intervento determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore e all’85% se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Per calcolare il miglioramento antisismico generato da un intervento di messa in sicurezza è necessario basarsi sulle Linee guida per la classificazione sismica degli edifici (DM 28 febbraio 2017) , strumento attuativo del Sismabonus .
Mentre per l’Ecobonus, rammentiamo che i lavori di efficientamento energetico nei condomìni danno diritto ad una detrazione del 70% , nel caso che i lavori interessino almeno il 25% dell’involucro e del 75% se con l’intervento di miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva si consegue almeno la qualità media di cui al DM 26 giugno 2015.
Cedere il credito delle detrazioni
I condòmini beneficiari del Sismabonus possono scegliere di cedere il credito correlativo alla detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, cioè: a persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, o a società ed enti. Impossibile cederlo a istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche. La cessione deve però riguardare l’intera detrazione in quanto il condòmino non può cedere le rate residue di detrazione.
l’Ecobonus consente invece più alternative. Tutti i condòmini hanno la possibilità di optare per la cessione del credito corrispondente all’Ecobonus ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, fuorché alle banche o ad altri intermediari finanziari. Mentre i condòmini incapienti (con meno di 8mila euro di reddito nel 2017) possono cedere il credito di imposta corrispondente alla detrazione fiscale per l’efficientamento energetico anche a banche o ad altri intermediari finanziari.
Relativamente ai lavori realizzati nel 2018 è possibile la cessione del credito non solo per gli interventi sulle parti comuni dei condomìni, ma anche per quelli sulle singole unità immobiliari.
La novità è stata prevista dalla Legge di Bilancio 2018.
Compravendite di case antisismiche
Qualora gli interventi per la riduzione del rischio sismico, che danno diritto alle più elevate detrazioni del 70% o dell’80%, siano realizzati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, nei comuni che si trovano in zone classificate a rischio sismico 1 (ex Opcm 3519/2016), mediante demolizione e ricostruzione dell’intero edificio, l’acquirente l’immobile nell’edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari, rispettivamente, al 75% o all’85% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell’atto pubblico di compravendita, sempre entro un ammontare massimo di 96mila euro.
La demolizione e ricostruzione dell’edificio determina anche un aumento volumetrico, a condizione che le norme urbanistiche in vigore ammettano la variazione.
Ulteriore condizione necessaria è che le imprese di costruzione o ristrutturazione provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, all’ alienazione dell’immobile.