Rumori molesti in condominio: cosa fare e come risolvere definitivamente.
Tra le problematiche più comuni relative alla vita condominiale, troviamo sicuramente il problema dei rumori molesti in condominio; nonostante la vita all’interno di un condominio può risultare comoda e piacevole, un condomino sbagliato può rompere la tranquillità di un intero edificio. I rumori molesti, soprattutto se si tratta di rumori notturni del condominio possono rompere l’equilibrio creato con fatica nel tempo tra tutte le persone che abitano all’interno dello stesso stabile; infatti nonostante la vivibilità all’interno del condominio è regolata dal Codice Civile e dal regolamento condominiale, è possibile che alcune regole non vengano rispettate, tra tutte quelle degli orari per i rumori condominiali.
Capire come muoversi e quali provvedimenti prendere non è semplice, per questo motivo abbiamo deciso di scrivere questa guida su cosa fare in caso di rumore molesto in condominio.
I vicini rumorosi sono spesso causa di litigi, per questo motivo occorre fare delle distinzioni tra i diversi tipi di disturbo a cui bisogna agire in modo diverso; il rumore infatti varia in base alla frequenza, all’intensità e all’orario e per ogni situazione c’è un giusto modo per reagire.
Nonostante i rumori più lamentati sono il cane che abbaia in condominio, i tacchi delle scarpe e il volume alto del televisore saranno i decibel del rumore a stabilire se è possibile agire legalmente nei confronti del vicino fastidioso.
Secondo la legge italiana, infatti, solo se il rumore supera i 3,5 decibel (soglia di tollerabilità) è possibile agire e richiedere un risarcimento danni anche se, secondo la giurisprudenza, è possibile agire anche con decibel superiori a 3 in caso di orario notturno e superiore a 5 nelle ore diurne
Si parla di disturbo della quiete pubblica quando il rumore molesto in condominio comporta un disturbo ad una cerchia indeterminata di persone e che lede la tranquillità pubblica, in tal caso si potrà procedere con un provvedimento penale e sarà punibile con l’arresto fino a 3 mesi ed una multa fino a 309€.
Nel caso in cui, invece, il rumore molesto in condominio ha infastidito una sola persona si potrà procedere con un provvedimento civile.
Il riferimento al Codice Civile sui rumori molesti in condominio perseguibili civilmente si trova nell’art.844, il quale afferma:
“Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”
In merito invece ai rumori molesti in condominio perseguibili penalmente bisogna fare riferimento all’art. 659 Comma 1 del Codice Penale, il quale afferma:
“Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.
Nell'ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.
Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.”
Solitamente poi, il regolamento di condominio prevede degli orari di silenzio da rispettare (leggi: orari per fare rumore nel regolamento condominiale); ogni condominio può stabilire i suoi orari anche se solitamente è possibile fare rumore dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 21.
Cosa fare in caso di rumori molesti in condominio?
Chiarite le regole e le normative che trattano i rumori molesti in condominio, analizziamo cosa fare nel caso in cui la nostra tranquillità venga disturbata da un rumore molesto all’interno del condominio.
La prima soluzione è quella di parlare con il condomino che causa il rumore e cercare una soluzione; se questo non sembra voler collaborare una delle soluzioni più pacifiche è quella di richiedere un’assemblea straordinaria con ordine del giorno il problema e affrontare la questione; ricordiamo che con la nuova riforma, attraverso l’art. 70 disp.att. Codice Civile l’amministratore ha la facoltà di sanzionare coloro che non rispettano le regole condominiali e quindi anche gli orari di silenzio.
Nel caso in cui anche l’assemblea condominiale non portasse al risultato sperato bisognerà rivolgerti allo Stato; per farlo, il modo più veloce, è quello di chiamare la Polizia o i Carabinieri che potranno intervenire se i rumori e gli schiamazzi disturbino il vicinato; in tal caso si sta configurando il disturbo della quiete pubblica ed è possibile sporgere una denuncia. È importante ribadire che il reato non è perseguibile penalmente nel caso in cui il rumore molesto è percepibile solo da un condomino ma deve essere fastidioso anche agli altri. Un’altra soluzione da poco introdotta è quella della normativa anti-stalking attraverso l’art. 612 del Codice Penale che può essere applicato per le situazioni in cui il rumore molesto crea inquietudine a chi lo subisce.
Un’altra soluzione è quella di rivolgersi al Tribunale Civile che potrebbe emettere un ordine di cessazione dei rumori anche se, questa alternativa, potrebbe richiedere tempo e denaro, oltre al fatto che bisognerà procurarsi delle prove per dimostrare il reale disturbo. Le prove solitamente consistono nella perizia fonometrica che dimostrerà che i rumori superano la soglia di tollerabilità; infatti l’inquinamento acustico che supera le soglie di tollerabilità è perseguibile in quanto lede uno dei diritti dell’individuo ovvero quello di vivere in ottimali condizioni psico-fisiche.