Muri maestri condominio: cosa si può e non si può fare.
Muri maestri condominio
I condomini sono composti da parti comuni e parti private; le prime sono regolate dal regolamento condominiale che tutti i condomini sono tenuti a rispettare. In questo articolo parleremo dei muri maestri del condominio, i quali rientrano tra le parti comuni del condominio e che, per questo motivo, il loro utilizzo e la loro modifica è gestita dalle norme che regolano il condominio e, la loro manutenzione, spetta a tutti i condomini in base ai millesimi condominiali.
I muri del condominio sono divisi in:
- muri maestri;
- muri perimetrali;
- muri divisori.
I muri maestri, sono quelli che sostengono e racchiudono la struttura portante per preservare l’integrità e la stabilità dell’edificio; tra le parti che rientrano nei muri condominiali maestri troviamo l’intelaiatura dei pilastri e le architravi (muri portanti) ma anche i pannelli di rivestimento e riempimento in cemento armato o muratura (funzione non portante).
I muri perimetrali invece sono quelli che delimitano i confini dell’edificio; molto spesso coincidono con i muri maestri; ma non sempre.
Infine i muri divisori sono quelli che delimitano e organizzano gli spazi del condominio; si definiscono muri divisori sia quelli che dividono un appartamento da un altro, sia se dividono una stanza da un’altra.
In questo articolo porremo attenzione ai muri maestri condominio in quanto sono parti comuni condominiali.
Gestione dei muri maestri condominiali
L’utilizzo e la manutenzione del muro maestro del condominio, essendo parte comune, deve spettare a tutti i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà di ogni condomino, come previsto dall’art.1123 cc. La regola base di tutte le parti comuni del condominio, quindi anche del muro maestro, è che ogni condomino è libero di servirsene a patto che l’utilizzo non pregiudichi la stessa libertà agli altri e che non ne alteri la destinazione; per questo motivo non sono consentite modifiche che comportino un indebolimento del muro, come l’apertura di finestre o vedute, che potrebbe comportare pericoli alla stabilità dell’intero edificio. Al contempo però è consentito eseguire interventi fruibili da tutti i condomini, come l’apertura di finestre o vedute sul cortile comune al fine di ricevere maggiore aria o luce; è poi possibile allargare una finestra o una portafinestra o inserire all’interno del muro portante tubature di scarico (anche di proprietà esclusiva di un condomino) a patto che gli altri condomini possano avvalersi della facoltà di chiedere il risarcimento danni nel caso in cui questo si rompa o provochi infiltrazioni.
Sopraelevazione: si tratta di muro maestro condominio?
Nel caso in cui, il proprietario dell’ultimo piano dello stabile decida di fare una sopraelevazione, i muri maestri costruiti sopra a quelli sottostanti sono da considerarsi in ogni caso di proprietà comune di tutti i condomini e le spese di manutenzione saranno da dividere tra tutti i condomini in proporzione alle loro quote millesimali, come previsto dall’art.1123 cc.