Modifiche ai muri condominiali: quando è possibile
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'apertura di varchi e l'installazione di muri condominiali ricadente fra le parti comuni dell'edificio, effettuate da uno dei condomini per creare un nuovo ingresso all'unita immobiliare di sua proprietà esclusiva, di massima, non integrano abuso della cosa comune suscettibile di ledere i diritti degli altri condomini, non arrecando a questi alcuna impossibilità di far parimenti uso del muro stesso ai sensi dell'art. 1102 c.c. e restando irrilevante la circostanza che tale utilizzazione del muro si correli all’intenzione di conseguire una più comoda fruizione di tale unita immobiliare da parte del suo proprietario.
La giurisprudenza nel 2010 ha ammesso che gli interventi sui muri che rientrano nell’apertura di finestre, trasformazione di luce in veduta sul cortile comune, rientrano nei poteri che spettano ai singoli condòmini ex art. 1102 cod. civ.
Lo stesso si dica nel caso in cui si intenda allargare una finestra a porta-finestra, la collocazione di una tubatura di scarico di un servizio, di pertinenza esclusiva di un condomino, in un muro maestro dell'edificio condominiale, per la funzione accessoria cui esso adempie.
Di fronte a quest’ultima opzione, fermo restando ovviamente, in quest’ultima fattispecie, la domanda di condanna del risarcimento del danno, anche in forma specifica, ossia mediante sostituzioni e riparazioni, proponibile per le infiltrazioni derivatene alla proprietà, o comproprietà, di altro condòmino.
Infine costituisce uso legittimo della cosa comune, l’utilizzazione dei muri comuni da parte del singolo condòmino per poterci installare tubature per lo scarico di acque, per il passaggio del gas, sfiatatoi per evitare il ristagno di odori. Se abitate in un condominio e dovete fare dei lavori prima informatevi per bene se potete farli.