Ascensore come montacarichi: cosa dice il regolamento?
All’interno di un condominio sono molti i quesiti che sorgono in merito all’utilizzo dei beni comuni; tra le domande più frequenti troviamo sicuramente l’utilizzo dell’ascensore come montacarichi. Spesso durante i lavori condominiali o la ristrutturazione di un appartamento all’interno del condominio, si utilizza l’ascensore per trasportare materiale edile, calcinacci, o oggetti ingombranti; ma questo utilizzo dell’ascensore è lecito? L’uso dell’ascensore come montacarichi è consentito dal regolamento condominiale? Per rispondere a questo quesito è importante analizzare cosa dice il Codice Civile in merito all’ascensore.
L’uso dell’ascensore
L’ascensore è considerata una parte comune dell’edificio ed il suo utilizzo è regolato dall’art.1117 cc il quale stabilisce che l’utilizzo dell’ascensore è consentito ai singoli condomini, a patto che, non ne venga alterata la destinazione ne venga impedito agli altri condomini di farne uguale uso secondo il loro diritto (art.1102 cc).
Quanto stabilito da questi due articoli è applicabile esclusivamente nel caso in cui l’ascensore sia di proprietà di tutti i condomini e faccia parte dei beni comuni condominiali. Di fatto, è possibile che l’ascensore non sia un bene comune; in tal caso, le regole da seguire sono diverse.
Limiti dell’uso dell’ascensore
L’ascensore rientra nelle parti comuni solo ed esclusivamente se tutti i condomini hanno contribuito alle spese della sua realizzazione o se era già presente al momento della costituzione del condominio; in tal caso, l’ascensore può essere utilizzato da tutti i condomini. Le limitazioni in merito all’uso dell’ascensore possono essere applicate nel caso in cui:
- l’ascensore è un’innovazione aggiunta dopo la costituzione del condominio e non tutti hanno contribuito alla spesa; in tal caso l’ascensore sarà di proprietà esclusiva dei condomini paganti ed escluderà tutti coloro che non si sono fatti carico delle spese di installazione gestione e mantenimento dell’impianto. In questa situazione saranno i comproprietari a stabilire le regole e le limitazioni dell’uso dell’ascensore; solitamente in questo caso, l’utilizzo dell’ascensore è destinato esclusivamente ai contribuenti e per controllare che non venga utilizzato impropriamente, viene installato un ascensore con chiave; saranno i comproprietari a stabilire se l’ascensore può essere utilizzato anche come montacarichi o no.
- l’ascensore è stato installato da un solo condomino; in questo caso si tratterà di un ascensore privato; essendo un ascensore di proprietà esclusiva, il condomino proprietario, potrà utilizzare l’ascensore anche come montacarichi.
Nel caso più comune, ossia quello in cui l’ascensore fa parte dei beni comuni, l’utilizzo dell’ascensore come montacarichi è lecito a meno che non sia espressamente vietato dal regolamento condominiale, o se per la natura dei materiali trasportati o per la frequenza con cui viene utilizzato, compromette la conservazione dell’impianto o ostacola l’uso da parte degli altri condomini (bisognerà anche rispettare il limite di peso imposto dall’impianto); nello specifico la Sentenza della Suprema Corte di Cassazione sez. II 6 febbraio 1982 n° 686 sancisce che:
“L'uso dell'ascensore per il trasporto di materiale edilizio può essere legittimamente inibito al singolo condomino solo qualora venga concretamente e specificatamente accertato che esso risulta dannoso, sia compromettendo la buona conservazione delle strutture portanti e del relativo abitacolo, sia ostacolando la tempestiva e conveniente utilizzazione del servizio da parte degli altri condomini in relazione alle frequenze giornaliere all’ eventuale durata di esercizio del suddetto uso particolare alle cautele adoperare per la custodia delle cose trasportate..."
In sintesi, se di fatto il regolamento non vieta l’uso dell’ascensore come montacarichi, può essere destinato al trasporto di materiale edile o altro, a patto che l’ascensore non venga danneggiato e che si dia precedenza all’uso degli altri condomini.
In ogni caso, onde evitare problematiche di qualsiasi tipo, nel caso in cui si debbano eseguire dei lavori di ristrutturazione, è necessario avvisare l’amministratore di condominio tramite un avviso di lavori condominiali accertandosi che la ditta edile abbia una polizza assicurativa e che provveda alla pulizia dell’ascensore dopo averlo utilizzato al fine di non recare disturbo agli altri condomini.
È importante anche specificare, però, che solitamente il regolamento condominiale vieta espressamente l’utilizzo di ascensore come montacarichi; in tal caso bisognerà far riferimento a quel divieto nel caso in cui un condomino facesse un utilizzo improprio dell’ascensore, sollecitando l’amministratore a far rispettare il regolamento condominiale.