Art. 66 disp. att. c.c.: Convocazione dell'Assemblea Condominiale - Norme e guida pratica
L'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile regola le modalità di convocazione dell’assemblea condominiale, sia ordinaria che straordinaria, e specifica i diritti dei condomini in merito all’autoconvocazione. Leggiamo nel dettaglio il testo dell'articolo.
Art. 66 - Testo dell’Articolo
L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’articolo 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio.
Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione. In mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.
L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione.
In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.
L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi.
Significato e applicazioni dell’articolo 66 delle Disposizioni Attuative del Codice Civile
L’art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile disciplina in dettaglio le modalità di convocazione dell’assemblea condominiale, sia in sessione ordinaria che straordinaria. Questo articolo assume una rilevanza cruciale per assicurare una gestione ordinata e trasparente delle decisioni condominiali, e per garantire che tutti i condomini siano informati e possano partecipare attivamente alle decisioni che riguardano la gestione del condominio.
Convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria
Secondo l’art. 66 disp. att. c.c., l’assemblea condominiale può essere convocata:
- Annualmente in via ordinaria: per deliberare su questioni importanti, come stabilito dall’art. 1135 del codice civile.
- In via straordinaria: quando l’amministratore ritiene necessario discutere di questioni urgenti o straordinarie oppure su richiesta di almeno due condomini, che devono rappresentare almeno un sesto del valore dell’edificio.
Questa richiesta deve essere presa in considerazione dall’amministratore, che è tenuto a convocare l’assemblea entro dieci giorni dalla sua ricezione. Se ciò non accade, i condomini possono provvedere autonomamente alla convocazione dell’assemblea.
Quando i condomini possono autoconvocarsi?
L’autoconvocazione dell’assemblea è un diritto riconosciuto ai condomini in caso di inerzia dell’amministratore. Come specificato dall’art. 66, i condomini possono autoconvocarsi solo se:
- Sono almeno in due e rappresentano un sesto del valore dell’edificio.
- L’amministratore non risponde alla loro richiesta di convocazione entro dieci giorni.
Questo strumento è stato introdotto per tutelare i diritti dei condomini, specialmente quando l’amministratore non agisce tempestivamente su questioni urgenti o di comune interesse.
Quanto tempo ha l’amministratore per convocare l’assemblea?
Una volta che i condomini hanno richiesto la convocazione dell’assemblea, l’amministratore ha dieci giorni di tempo per procedere. Questo termine è considerato perentorio; al suo scadere, i condomini possono decidere di agire direttamente, evitando così eventuali ritardi.
Modalità di convocazione: tempistiche e mezzi
La comunicazione della convocazione deve essere inviata con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data della prima convocazione dell’assemblea. I metodi di notifica accettati includono:
- Posta raccomandata,
- Posta elettronica certificata (PEC),
- Fax,
- Consegna a mano.
Questa comunicazione deve indicare chiaramente l’ordine del giorno, ovvero i temi che verranno trattati in assemblea, così come il luogo, la data e l’ora della riunione. La seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno della prima, per evitare che gli aventi diritto perdano l’opportunità di partecipare.
Autoconvocazione dell’Assemblea Condominiale
L’autoconvocazione dell’assemblea condominiale è il procedimento attraverso il quale i condomini possono organizzare direttamente una riunione. Dopo i dieci giorni di attesa, gli interessati devono stilare un avviso di convocazione e inviarlo a tutti i condomini, includendo l’ordine del giorno e le modalità di partecipazione. Questa procedura è prevista proprio per garantire la possibilità di convocare l’assemblea anche in situazioni di mancato intervento da parte dell’amministratore.
Modello di Autoconvocazione
Un modello di autoconvocazione potrebbe includere i seguenti elementi:
- Dati dell’edificio e dei condomini richiedenti.
- Specifica del giorno, ora e luogo della riunione.
- Ordine del giorno dettagliato.
- Indicazioni sui diritti di partecipazione.
Annullabilità della deliberazione assembleare
L’articolo 66 disp. att. c.c. prevede che, se l’avviso di convocazione non viene inviato regolarmente o se risulta incompleto, le delibere assembleari sono annullabili. Chi non ha ricevuto l’avviso in modo corretto può richiedere l’annullamento della delibera ai sensi dell’art. 1137 del codice civile. Questo serve a tutelare i diritti dei condomini assenti o dissenzienti, impedendo che vengano presi provvedimenti importanti senza la loro conoscenza o partecipazione.
Riunioni consecutive e seconda convocazione
Un’altra disposizione dell’art. 66 riguarda la possibilità per l’amministratore di fissare più riunioni consecutive, allo scopo di favorire un iter rapido dell’assemblea. Per evitare eventuali inconvenienti, tutte le date delle riunioni devono essere specificate nell’avviso di convocazione. Inoltre, l’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nello stesso giorno della prima, per garantire un’adeguata partecipazione e rispetto delle tempistiche.