Antifurto appartamento in condominio - quali sono le regole?
Non è raro che all’interno di un condominio i condomini vogliono installare un antifurto per il proprio appartamento; infatti se abitare all’interno di un condominio può sembrare più sicuro rispetto ad una casa indipendente, non è raro che avvengano furti negli appartamenti all’interno di un condominio.
Quando si vuole installare un antifurto per un appartamento di un condominio però bisogna tener conto anche degli altri condomini e possono sorgere dubbi in merito all’installazione.
Infatti in alcuni casi per l’installazione di antifurti in un appartamento in condominio può essere richiesta l’approvazione dell’assemblea condominiale.
Ciò che occorre fare è chiedersi se l’installazione del nostro sistema di allarme può produrre effetti anche nei confronti di altri condomini, in particolar modo se si trova in un’area condominiale; in tal caso sarà necessaria l’autorizzazione dell’assemblea condominiale.
Antifurto rumoroso in condominio
Oltre al problema dell’installazione dell’allarme che vedremo nei paragrafi successivi è importante anche assicurarsi che il rumore della sirena dell’antifurto non sia eccessivamente rumoroso al fine di non disturbare troppo la quiete condominiale. Per questo motivo quando si acquista un allarme è bene accertarsi che il suono della sirena non oltrepassi i limiti di decibel previsti dalla normativa in merito alle emissioni sonore. Inoltre è importante assicurarsi che l’allarme non suoni troppo frequentemente senza motivo, al fine di prevenire disturbo agli altri condomini.
Installare un antifurto all’interno dell’appartamento condominiale
Se il condomino intende installare l’antifurto all’interno della propria abitazione non è necessaria nessuna autorizzazione in quanto si tratta di proprietà privata; anche sui balconi è possibile installare l’antifurto a patto che, se l’antifurto prevede delle telecamere, queste puntino esclusivamente sulla proprietà privata del condomino e non su altre proprietà o su aree comuni. In merito invece alla telecamera sulla porta d’ingresso la telecamera dovrà inquadrare esclusivamente il pianerottolo antistante alla porta di entrata e non altre parti comuni. L’installazione delle telecamere in condominio infatti è regolato da normative ben precise; vediamole.
Allarme privato con videosorveglianza
Premesso che il privato può installare telecamere che registrino esclusivamente le zone strettamente funzionali alla tutela della sua abitazione senza registrare le aree comuni; nel caso il condomino voglia installare un antifurto con videosorveglianza che registri aree comuni sarà necessaria l’approvazione dell’assemblea condominiale. Questo perché l’allarme con videosorveglianza su aree condominiali può presentare problemi relativi alla privacy degli altri condomini, in quanto se la videosorveglianza riprendesse terzi soggetti si tratterebbe di dati personali che, secondo la normativa europea, devono essere protetti. [Leggi: Guida all'installazione di telecamere esterne rispettando la privacy]
Antifurto condominiale
Nel caso in cui invece, si decidesse di tutelare le parti comuni del condominio, quindi le zone come il portone condominiale di ingresso, i cortili, i garage è necessaria la presenza di cartelli ben visibili che indicano la presenza della videosorveglianza. Inoltre le telecamere della videosorveglianza condominiale non devono inquadrare parti di proprietà privata.
Anche in merito alla conservazione delle registrazioni ci sono alcune regole: infatti i filmati di sicurezza devono essere conservati in un posto sicuro e non più di 3 giorni. In questa situazione il responsabile del trattamento dei dati è l’amministratore di condominio che avrà il compito di custodirli e cancellarli entro e non oltre tre giorni dalla registrazione (salvo nel caso in cui le forze dell’ordine non ne richiedano una conservazione più lunga).
In ogni caso l’installazione di un antifurto condominiale con videocamere necessita di delibera condominiale e maggioranza in assemblea; la maggioranza necessaria è stata fissata dall’ultima riforma con la maggioranza semplice, quindi maggioranza dei presenti e almeno la metà dei millesimi dell’edificio (500/1000). Se uno dei condomini non approva l’installazione e non ha intenzione di beneficiare del sistema può comunque rifiutarsi di contribuire alla spesa nel caso risulti troppo onerosa; rinunciando a contribuire alla spesa però rinuncerà anche al diritto di utilizzo.
Infine se l’installazione dell’antifurto condominiale viene inquadrata come innovazione migliorativa questa delibera richiederà la maggioranza dei due/terzi del valore dell’edificio.