Liberazione immobile pignorato:dopo quanto tempo il debitore lascia la casa?
La liberazione dell’immobile all’asta è un momento critico per il debitore e allo stesso tempo può esserlo per l’acquirente se la casa è occupata dall’esecutato.
Abbiamo spiegato in che modo avviene tutta la procedura del pignoramento immobiliare e dal momento in cui l’aggiudicatario salda il prezzo di aggiudicazione nei termini stabiliti può entrarne in possesso attraverso l’emissione del Giudice del decreto di trasferimento.
Il decreto di trasferimento è l’atto effettivo del passaggio della proprietà e la sua emissione solitamente avviene entro tre mesi dal saldo del prezzo di aggiudicazione ma se l’immobile è ancora occupato dall’esecutato, il Giudice aggiunge al decreto anche l’ingiunzione di liberazione dell’immobile, ossia l’ordine perentorio di lasciare la casa.
A stabilire i tempi spesso è anche la mole di lavoro del Giudice o del Tribunale; in alcuni casi sono stati emessi decreti di trasferimento in 20 giorni, altri in 90 giorni.
Nell’ingiunzione della liberazione dell’immobile sarà riportata la data e l’orario entro il quale lasciare l’immobile, momento in cui arriverà il custode giudiziario ad ispezionare l’immobile.
Se l’immobile non sarà stato liberato per tempo e l’occupante opporrà resistenza al custode non resterà che chiedere l’intervento delle forze dell’ordine o di un fabbro; i carabinieri saranno costretti ad eseguire uno sfratto coatto ma possono configurarsi degli scenari in cui la situazione può complicarsi; come ad esempio se nell’immobile da liberare abitano:
- bambini o minorenni;
- portatori di handicap;
Nel primo caso c’è la possibilità che il giudice ritenga opportuno che la casa andrà liberata solo al raggiungimento del 18esimo anno di età.
Nel secondo caso invece l’ esecutato può chiedere al giudice la sospensione del decreto di trasferimento al fine di avere il tempo di trovare una sistemazione dignitosa per il disabile ed in questi casi si richiede l’intervento del Comune di appartenenza.
In queste situazioni è sempre meglio rivolgersi ad un legale bravo ed onesto e sperare di entrare in possesso dell’immobile nel minor tempo possibile che, nelle migliori delle ipotesi, non è inferiore ad un anno.
Ricordiamo che il decreto di trasferimento contiene l’ordine di liberazione esclusivamente se l’aggiudicatario dell’immobile lo ha espressamente richiesto attraverso un’ istanza; in caso contrario il debitore non sarà obbligato a lasciare l’immobile con l’emissione del decreto di trasferimento ma solo nel momento del procedimento esecutivo in via giudiziale, che solitamente necessita molto più tempo di 3 mesi.
Istanza liberazione immobile pignorato fac simile
proc.n____ /____ R.G.E.
Tribunale di ****
Seconda Sezione Civile
Ufficio Esecuzioni Immobiliari
ORDINE DI LIBERAZIONE DI IMMOBILE PIGNORATO
Il Giudice dell’esecuzione, rilevato che l’unità immobiliare sotto indicata è oggetto, a seguito di procedura espropriativa immobiliare; è opportuno provvedere all’immediata liberazione, in quanto:
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o il debitore è irreperibile;
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o l’immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare;
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o l’immobile è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare ma il debitore ostacola l’accesso all’immobile del custode e/o il diritto di visita di potenziali acquirenti;
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o l’immobile è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare ma l’immobile non è adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare;
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o il bene è stato aggiudicato, l’immobile non è stato precedentemente liberato né è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare, e vi è richiesta dell’aggiudicatario affinchè l’ordine di liberazione sia attuato dal custode senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 c.p.c. e seguenti;
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o altre ragioni da specificare (es. il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, da indicare)__________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
visti gli artt. 559 e 560 c.p.c.; P.Q.M. ordina a ______________________________________, nonché a qualunque terzo occupi, senza titolo opponibile alla procedura, l’immobile sito in __________________________ (identificato al NCEU di detto Comune al fg. ______ , part. _____, sub. _____), di consegnare immediatamente tale bene, libero da persone e cose, al custode giudiziario. Si attui a cura del custode secondo le qui allegate disposizioni, senza apposizione della formula esecutiva, senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 c.p.c. e seguenti e senza alcuna richiesta di intervento dell'Ufficiale Giudiziario, ad eccezione della notificazione di atti. Disposizioni al Custode nella sua qualità di Pubblico Ufficiale incaricato dell’attuazione del presente ordine di liberazione Il Custode Giudiziario, nella qualità di Pubblico Ufficiale incaricato dell’attuazione dell’ordine di liberazione dell'immobile pignorato emesso a seguito di autorizzazione della vendita, si atterrà di ordinario alle seguenti istruzioni:
a) munito di copia del presente provvedimento si recherà prontamente sul luogo della custodia;
b) qualora l’immobile sia già libero da persone, provvederà ad acquisirne immediatamente il possesso, mediante sostituzione della serratura di accesso;
c) qualora l’immobile sia occupato dalla parte esecutata, la renderà edotta dell’avvenuta emissione dell’ordine e gli intimerà verbalmente di liberare l’immobile da persone e cose; secondo le circostanze, assegnerà un termine all’occupante per il rilascio spontaneo non inferiore a 15 e non superiore a 60 giorni dall’emissione dell’ordine. Dovrà redigere verbale di quanto accertato sul luogo e delle dichiarazioni resegli, effettuando poi plurimi accessi per verificare situazioni di fatto, riferendo sulla eventuale necessità di ausiliari per le operazioni di liberazione (es. medico, addetto al canile, ecc.), ove ciò comporti spese per la procedura, fatta eccezione per l’ausilio delle forze dell’ordine o di fabbro, sin d’ora autorizzato, se necessario;
d) qualora rinvenga un terzo che si faccia compiutamente identificare, gli notificherà comunque il provvedimento e continuerà nella attuazione della liberazione disposta, ancorché lo stesso accampi diritti di godimento sull’immobile senza esibire alcun titolo opponibile alla procedura; secondo le circostanze, assegnerà un termine all'occupante per rilascio spontaneo non inferiore a 15 e non superiore a 60 giorni dall'emissione dell’ordine. Dovrà redigere verbale di quanto accertato sul luogo e delle dichiarazioni resegli, effettuando poi plurimi accessi per verificare la situazione di fatto, riferendo sulla eventuale necessità di ausiliari per le operazioni di liberazione (es. medico, addetto al canile, ecc.), ove ciò comporti spese per la procedura, fatta eccezione per l'ausilio delle forze dell'ordine o di fabbro, sin d'ora autorizzato, se necessario;
e) qualora non rinvenga alcuno nell’immobile non liberato, oppure l’occupante si rifiuti di liberarlo, ovvero non abbia adempiuto nel termine già concessogli, si recherà immediatamente dalla forza pubblica sopraindicata, la quale renderà nota la sua qualità di Custode Giudiziario, Pubblico Ufficiale, e consegnerà copia del provvedimento, fornendo una scheda con tutte le notizie di interesse (ad es.: luogo di ubicazione dell'immobile, generalità dell'esecutato, degli occupanti ecc.);
f) concorderà, quindi, con la forza pubblica giorno ed ora dell’accesso sul luogo per la liberazione, da eseguirsi nel termine massimo di 60 giorni dalla richiesta e sempre con verbalizzazione dell'eventuale momentaneo e motivato rifiuto di concessione di ausilio; si renderà perciò disponibile ad accedere in ciascuno dei 60 giorni successivi alla richiesta, facendo presente le conseguenze penali dell’inadempimento all’ordine del giudice;
g) darà quindi notizia all’occupante, anche per le vie brevi, redigendone verbale, che con l’ausilio della forza pubblica avverrà la liberazione dell’immobile nel giorno ed ora indicati e che, qualora si rendessero necessari ulteriori accessi, nessun altro avviso sarà poi rilasciato;
h) quando la situazione lo richieda, il Custode comunica per iscritto ai competenti Servizi Sociali il provvedimento di liberazione emesso dal Giudice dell’Esecuzione descrivendo le condizioni economico-familiari degli occupanti e ogni altra circostanza utile all’adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni; comunica altresì per iscritto agli stessi Servizi Sociali la data fissata per l’acquisizione del possesso da parte del Custode, invitando i medesimi ad essere presenti e ad adottare le misure ritenute necessarie e/o opportune anche ai sensi dell’art. 403 c.c.;
i) per i mobili ed i documenti, seguirà le dettagliate disposizioni dettate dall’art. 560 c.p.c., avendo comunque cura di effettuarne un sommario inventario, anche a mezzo di ripresa fotografica o audiovisiva;
j) il custode richiederà istruzioni particolari al giudice dell’esecuzione nelle ipotesi ritenute motivatamente straordinarie.
Disposizioni alla Forza Pubblica per l'attuazione del presente ordine di liberazione (artt. 68 e 560 c.p.c.; 14 Ordinamento Giudiziario):
a) ricevuto il Custode, il Responsabile della Forza Pubblica sopra indicato dovrà concordare con questi la data e l’orario dell’accesso ai fini della liberazione dell'immobile, tenuto conto del termine di 60 giorni imposto; potrà nelle more convocare l’inadempiente presso i propri Uffici intimandogli a propria volta l’osservanza dell’ordine di giustizia impartito;
b) dovrà giustificare per iscritto al Custode le ragioni della mancata concessione della forza pubblica nel giorno concordato, contestualmente offrendola per il momento utile successivo;
c) i Rappresentanti della Forza Pubblica comandati per il servizio interverranno assieme al Custode Giudiziario e su sua richiesta provvederanno a vincere eventuali resistenze estromettendo dell’immobile tutti gli occupanti, prestando poi la loro assistenza per le immediate successive operazioni (es. ispezione dei luoghi, cambio della serratura, inventario ecc.).
Roma, _______________ Il Giudice dell’Esecuzione