Distruggere casa persa all'asta: atto impulsivo che ti può costare caro.
Spesso non siamo in grado di controllare le reazioni a determinati eventi anche se nella maggior parte dei casi, non facciamo che peggiorare la situazione; è il caso di chi decide di distruggere la casa persa all’asta.
Le reazioni dovute al forte stress, alla consapevolezza del fallimento, all’incertezza del futuro e alla sensazione di impotenza possono portare a gesti estremi come quello di distruggere la propria casa pignorata, che non farebbero altro che peggiorare la situazione in cui siamo.
In un articolo abbiamo visto tutta la procedura del pignoramento immobiliare, quindi sappiamo bene che la casa non finisce all’asta da un momento all’altro; ci sono diversi segnali che ci mettono in allarme sul pignoramento della casa e se non si hanno alternative valide per salvarla, l’unica soluzione è lasciarla andare… integra.
La scelta di distruggere la casa persa all’asta non è una soluzione e potrebbe seriamente compromettere il futuro di chi lo fa.
La storia di un uomo che ha deciso di distruggere la casa all’asta per la disperazione e di ribaltare con un tir tutte le macerie fuori la porta della filiale della banca che aveva pignorato la sua abitazione ha fatto il giro del mondo; sicuramente un gesto adrenalinico che in quel momento fa suscitare un minimo di soddisfazione dopo mesi di frustrazione e rabbia; ma proprio come afferma la famosa terza legge di Newton “ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria”, cosa avrà fatto la banca all’ uomo impulsivo?
Il debito in ogni caso rimane, la banca si inasprisce e non permetterà più alcun finanziamento al debitore, ne presso il loro istituto né presso altri; si finirà così su una black list dal quale è difficile uscire oltre al fatto che si rimarrà senza casa.
Nel caso in cui si decidesse di collaborare con la banca, è vero, molto probabilmente si perderebbe l’immobile ma, cancellando il debito, si avrebbe comunque la possibilità di rimettersi in carreggiata e acquistare un nuovo immobile cercando una situazione più adatta alle proprie possibilità.
Immobile danneggiato dal debitore
C’è anche chi prima di lasciare la propria abitazione, per dispetto, decide di distruggere l’impianto elettrico, l’impianto idraulico o i pavimenti o gli infissi, solo per vendetta.
Per l’acquirente, comprare un immobile all’asta e trovare l’immobile danneggiato dal debitore non sarà sicuramente una buona notizia.
A regolare questo aspetto c’è l’art. 2922 del Codice Civile il quale stabilisce che:
“Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa.
Essa non può essere impugnata per causa di lesione”
Questo articolo del Codice Civile implica che anche se l’immobile presenta delle difformità o manca di qualità rispetto a quanto indicato dai documenti del Tribunale l’aggiudicatario non potrà comunque esercitare alcuna azione contro il debitore o il Tribunale stesso.
Esistono però delle tutele per l’acquirente che acquista case all’asta; la Corte di Cassazione infatti ha precisato che l’aggiudicatario può agire in giudizio e rivendicare i danni nel caso il cui l’immobile risulti difforme rispetto alla perizia tecnica e se è stato danneggiato al punto di comprometterne l’utilizzo (se mancano determinate qualità da rendere la casa abitabile o se la destinazione d’uso è compromessa)
Cass. civ. n. 4085/2005
L'esclusione della garanzia per i vizi della cosa, prevista dall'art. 2922 c.c., in riferimento alla vendita forzata compiuta nell'ambito dei procedimenti esecutivi, applicabile anche alla vendita disposta in sede di liquidazione dell'attivo fallimentare, opera per le fattispecie previste dagli articoli da 1490 a 1497 c.c., cioè nel caso di vizi della cosa e di mancanza di qualità, ma non riguarda l'ipotesi di vendita di aliud pro alio configurabile quando il bene aggiudicato appartenga ad un genere del tutto diverso da quello indicato nell'ordinanza di vendita, ovvero manchi delle qualità necessarie per assolvere la sua naturale funzione economico-sociale, ovvero risulti compromessa la destinazione del bene all'uso che, preso in considerazione dalla succitata ordinanza, abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto. (Nella specie, la Corte di cassazione ha cassato, per difetto di motivazione, il decreto del Tribunale che non aveva congruamente indicato le ragioni in virtù delle quali il vincolo idrogeologico gravante sull'immobile venduto, non menzionato negli atti della procedura, non comprometteva la naturale funzione economico-sociale del bene).
E se invece il debitore rimuove dall’immobile complementi d’arredo o pertinenze che riducono il valore dell’immobile?
In questo caso la corte di cassazione ha ritenuto necessario fare la distinzione tra pertinenze e suppellettili:
Le pertinenze e accessori sono gli oggetti che non possono essere portati via dal debitore perché influiscono sul valore economico dell’immobile della casa come piantagioni, infissi, termosifoni, porta blindata, caldaia, pavimenti, vasca idromassaggio, ecc.
I suppellettili invece, ovvero quegli oggetti che non sono destinati ad adornare l’immobile in maniera durevole come quadri, computer, mobili, ad uso personale, possono essere portati via dalla casa pignorata.
L’acquirente in questi casi ha diverse soluzione per tutelarsi dalla distruzione o dal danneggiamento della casa:
- in primis affidarsi al custode giudiziario che ha come compito quello di vigilare sullo stato dell’immobile;
- cercare di instaurare un buon dialogo con il debitore e, ove possibile, andare incontro sui tempi di liberazione dell’immobile;
- stipulare una polizza per l’indennizzo dei danni.
Nel caso in cui questo non basti a preservare l’immobile e i beni contenuti sarà possibile citare in giudizio il debitore e chiedere il risarcimento.