Creditori chirografari: chi sono e quali sono i loro diritti.
Il termine chirografario è una parola composta derivata dal greco che sta a significare scritto a mano o ancor meglio manoscritto dove chiros sta per mano e graphos per scritto.
Data l’etimologia del termine, stabiliamo che credito chirografario è il termine utilizzato nel diritto delle obbligazioni, il quale indica un credito attestato da un documento scritto e firmato dal debitore.
I documenti attestano il debito e contengono la firma del debitore, come ad esempio fatture, assegni, cambiali o documenti di trasporto sui quali è specificato l’importo dovuto.
Creditori chirografari: chi sono?
I creditori chirografari sono tutti quei creditori per il cui credito non è previsto alcun tipo di garanzia reale o personale (per garanzie si intende ipoteca, pegno, fideiussioni o anticresi).
I creditori chirografari hanno fornito una prestazione, un bene o un servizio senza alcuna garanzia precisa ma semplicemente sottoscrivendo un documento firmato dal debitore che non è stato in grado di sostenere la spesa. Il creditore chirografario quindi detiene il documento che costituisce la prova del credito acquisito senza il quale non ci sarebbe alcuna prova del debito.
Creditori chirografari e creditori privilegiati
I creditori chirografari sono in posizione di svantaggio rispetto a creditori che invece sono assistiti da cause di prelazione (creditori privilegiati) poiché l’articolo 2741 del Codice Civile prevede che:
“I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche”.
La precedenza sulla soddisfazione del credito è data appunto sulle cause di prelazione riconosciute dallo Stato, quindi ipoteche pegni o privilegi di cui la prima è data da un'ipoteca su un immobile, la seconda da un'ipoteca su un bene mobile o un credito mentre il privilegio trattasi ad esempio di crediti di lavoro o crediti alimentari.
Il privilegio quindi è strettamente correlato alla causa del credito, quindi non seguirà un ordine cronologico ma sarà la legge stessa a stabilire l’ordine in cui i creditori dovranno essere soddisfatti.
Nel caso quindi in cui una persona, un’azienda o un’attività dichiari fallimento, in sede di esecuzione verranno dapprima soddisfatti tutti i creditori privilegiati e solo in un secondo momento verrà tutelato il diritto di credito dei creditori chirografari.
Quello che spesso succede è che, una volta pagati i creditori privilegiati, termina la disponibilità economica del debitore e il credito del chirografo resterà insoddisfatto, ma andiamo con ordine e vediamo tutti i possibili scenari.
Cosa succede al debitore in caso di credito chirografario?
Il creditore chirografario, possedendo uno dei documenti sopra menzionati che attestano il debito potrà rivendicare le somme agendo contro il debitore insolvente.
Il creditore chirografario dovrà ottenere un provvedimento di condanna giudiziale al pagamento delle somme dovute e successivamente potrà procedere al pignoramento dei beni del debitore, farli vendere all’asta e recuperare la somma spettante. Nel caso invece si tratti di una società potrà instaurare una procedura concorsuale per farne dichiarare il fallimento.
E’ possibile che in relazione al procedimento esecutivo ci si ritrovi a non essere gli unici creditori, soprattutto se si tratta di un'azienda o di una società; in questo caso il legislatore al fine di accontentare tutti attua il “par condicio creditorum” che però subisce deroghe tecniche e sostanziali in primis in relazione alle tempistiche d’azione del creditore nella procedura e successivamente anche in relazione alla natura del credito dove appunto viene evidenziato il limite del credito chirografario che sarà sempre preceduto da quei creditori che vengono definiti “privilegiati”.
Anche in questo caso però esistono dei limiti previsti dalla legge, nello specifico dall’articolo 2916 del Codice Civile il quale prevede che:
Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione [509 c.p.c.] non si tiene conto:
- 1) delle ipoteche, anche se giudiziali [2818], iscritte dopo il pignoramento;
- 2) dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l'iscrizione, [2762, 2766 comma 3] se questa ha luogo dopo il pignoramento;
-
3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.
Creditori chirografari nel concordato preventivo
L’ultimo aggiornamento è stato dato dalla Legge del 19 Ottobre 2017 n. 155 in cui un imprenditore commerciale in caso di crisi o di insolvenza, onde evitare la liquidazione commerciale si affidi ad un concordato preventivo, lo strumento con cui si avanza una proposta di un piano che consenta di soddisfare i creditori attraverso la continuità aziendale.
In questo caso attraverso l’articolo 6 della legge n.155 si delineano le linee guida della riforma del concordato preventivo il quale in merito ai creditori chirografari dovrà assicurare almeno il pagamento del 20% dell’ammontare complessivo dei crediti chirografari.