Conversione del pignoramentoper immobili all'asta: come funziona
La conversione del pignoramento può essere richiesta dal debitore per il proprio immobile che viene sottoposto ad asta giudiziaria al fine di risarcire il suo creditore, quali banche e istituti di credito.
Cos’è la conversione del pignoramento
La conversione del pignoramento è la possibilità fornita ad un debitore esecutato di sostituire l’immobile pignorato e sottoposto ad asta immobiliare con una somma di denaro che comprende oltre all’importo dovuto al creditore pignorante anche le spese di esecuzione e gli interessi.
La conversione del pignoramento nasce per riconoscere a colui a cui grava il debito il diritto di tutela dei propri beni tutelando al contempo gli interessi del creditore.
La norma che disciplina tale conversione è quella dell’articolo 495 del Codice di Procedura civile.
Depositare l’istanza di conversione del pignoramento
Fin quando il giudice non emette l’ordinanza di vendita all’asta giudiziaria il debitore può depositare l’istanza di conversione.
L’istanza di conversione deve essere presentata alla cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di appartenenza e bisognerà allegare la prova di pagamento della cauzione di ⅙ del debito o un assegno circolare intestato alla procedura civile di tale importo.; la somma verrà versata dal cancelliere presso l’istituto di credito indicato dal Giudice.
Dal momento in cui viene ricevuta l’istanza di conversione del pignoramento, entro 30 giorni il Giudice fisserà un'udienza durante la quale verranno sentite le parti e determinata la somma da sostituire all’immobile pignorato programmando inoltre la rateizzazione che il debitore è tenuto a rispettare. Successivamente il Giudice programmerà una nuova udienza dove verranno verificati gli esiti dei pagamenti e la conseguente estinzione del pignoramento.
Se il debitore non verserà le somme stabilite o ritarderà di oltre 30 giorni anche solo una delle rate si considera inadempiente e ne disporrà nuovamente la vendita.
Rateizzazione per la conversione del pignoramento
Nel caso degli immobili sottoposti ad asta giudiziaria è possibile che la somma sostituita venga rateizzata per la sussistenza di giustificati motivi.
I versamenti previsti avranno scadenza mensile fino ad un massimo di 48 mesi; ma nel caso in cui il debitore tardi nel pagamento di una rata per più di 30 giorni il beneficio della conversione viene perso.
E’ bene specificare inoltre che in caso di rateizzazione la somma da versare sarà maggiorata dagli interessi e che i creditori avranno la loro percentuale a cadenza semestrale e che il pignoramento verrà annullato solo al termine della rateizzazione, ovvero quando l’intero importo sarà pagato.
Come possiamo immaginare perdere la propria casa e vederla all’asta può essere un’esperienza tremenda sia dal punto di vista economico che affettivo; la casa è il punto di riferimento della maggior parte delle persone e la legge italiana ha permesso di avere il diritto di tutela dei propri beni affinché chi ne ha la possibilità possa salvare il proprio immobile e mantenerne il possesso senza venir meno ai diritti del creditore.
Questa ipotesi può configurarsi solo se ancora non sono state disposte la vendita o l’assegnazione, ovvero nel momento in cui il giudice pronuncia l’istanza. Se il giudice ha già pronunciato l’istanza non sarò possibile richiedere la conversione di pignoramento ma esistono altri modi per ricomprare la propria casa all’asta, l’abbiamo scritto qui.