Base d'asta e offerta minima: quali sono le differenze?
Se ti stai interessando al mondo delle aste immobiliari o hai deciso di acquistare una casa sottoposta ad esecuzione giudiziale è importante essere a conoscenza delle procedure e dei termini tecnici del settore. Quando scorri gli annunci sul portale aste giudiziarie potrai notare come all’interno dell’annuncio siano presenti due importi: la base d’asta e l’offerta minima. E’ importante conoscere il significato, la loro funzione e come calcolare la proposta da avanzare per l’aggiudicazione dell’asta immobiliare. Come abbiamo più volte ribadito, partecipare ad un’ asta immobiliare può rivelarsi un affare molto conveniente aggiudicandosi un immobile ad un prezzo più basso del valore di mercato.
Allo stesso tempo è possibile che le aste arrivino a dei prezzi molto più alti rispetto al valore dell’immobile se ci sono più persone interessate che rilanciano sul prezzo.
Per capire meglio come risparmiare acquistando un immobile con asta immobiliare dovrai comprendere il significato di base d’asta e il significato di offerta minima; è importante anche stabilire un prezzo massimo che si è disposti a pagare per aggiudicarsi l’asta altrimenti si rischia di superare il budget stabilito e pagare un immobile più di quello che realmente vale.
Quando un immobile viene inserito tra le esecuzioni giudiziarie viene stilata una perizia dal CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) il quale, attraverso una valutazione dettagliata dell’immobile, determina il valore stimato che corrisponderà al prezzo base asta. Spesso la base d’asta sarà inferiore al prezzo di mercato dell’immobile poichè il perito tiene in considerazione i vincoli giuridici dell’esecutato.
Dall’importo della base d’asta inizierà la gara tra i partecipanti all’asta immobiliare, i quali però potranno avanzare un’offerta sia superiore che inferiore, a patto che non sia inferiore più del 25% del prezzo di base d’asta.
Facendo un esempio pratico, se un immobile ha una base d’asta di 200.000€ l’ offerta minima sarà di 150.000€ e nessun offerente potrà avanzare proposte inferiori a quell’importo.
Questa limitazione è stata imposta nel 2015 con la modifica dell’articolo 571 del Codice di procedura civile il quale sancisce che:
“L’offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi del 569, terzo comma, se è inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito dall’ordinanza o se l’offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell’ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.”
Molto spesso sugli annunci di aste immobiliari troviamo già specificati gli importi di base d’asta e offerta minima.
In breve, sarà ammessa una riduzione del prezzo base d’asta fino al 25% della base d’asta. Nel caso in cui all’asta viene avanzata una sola proposta con l’offerta minima, l’unico offerente si aggiudicherà l’asta ad un prezzo ridotto.
Se invece all’asta immobiliare si presentano più offerenti si aggiudicherà l’asta chi offre il prezzo più alto.
E se invece all’asta non si presenta nessun offerente? In tal caso si parla di asta deserta, dove nella maggior parte dei casi il giudice fisserà un’altra data per ripetere l’asta e stabilirà un prezzo di base d’asta più basso, la riduzione però non potrà essere inferiore al 25% dell’importo precedentemente stabilito.