Aste e fallimenti: quali sono le differenze e le procedure?
Spesso quando ci si addentra nel mondo delle aste, tante cose inizialmente non sono chiare. Il mondo delle aste e dei fallimenti è un mondo che si è aperto a tutti solo pochi anni fa, prima veniva considerato un mondo esclusivo solo per professionisti del settore e solo pochi temerari osavano partecipare alle aste senza l’ausilio di un consulente professionale.
Spesso ci imbattiamo nelle diciture “asta giudiziaria” e “asta fallimentare”, ma qual è la differenza? Cosa cambia tra aste e fallimenti?
Cosa cambia e differenza tra asta giudiziaria e fallimentare: chiariamo uno dei dubbi più frequenti sulle aste immobiliari.
Differenza tra asta giudiziaria e asta fallimentare
Prima di analizzare nel dettaglio il funzionamento dell’asta giudiziaria e dell’asta fallimentare è bene comprenderne le differenze per avere un quadro più chiaro.
Il funzionamento di aste e fallimenti è pressoché lo stesso, infatti entrambe le esecuzioni seguono la stessa procedura. La differenza risiede nel presupposto dell’esecuzione; se l’asta giudiziaria è l’ esecuzione intrapresa a seguito del mancato pagamento da parte dei privati ai creditori, come può essere un mutuo con una banca, le aste fallimentari si svolgono nei confronti di soggetti fallibili, quali ad esempio ditte, imprese e società.
Fondamentalmente quindi la differenza sostanziale tra aste e fallimenti risiede nell’ esecutato: la prima è rivolta ai privati cittadini, la seconda ad imprenditori e attività commerciali.
Questa differenza quindi non comporta nessun tipo di conseguenza quindi a chi è interessato all’asta o al fallimento; possiamo però immaginare che se per le aste è molto più diffuso trovare immobili privati, per quanto riguarda invece i fallimenti sarà possibile trovare locali commerciali, strutture e terreni e al contempo potranno essere sottoposti ad asta fallimentare anche i beni mobili quindi macchinari, articoli commerciali, scaffali o allestimenti da ufficio.
Per quanto riguarda invece la procedura, fondamentalmente l’unica differenza tra aste e fallimenti è che nel primo caso il responsabile di vendita può essere il custode o il delegato alla vendita, mentre nelle aste fallimentari ad occuparsi della vendita è il curatore fallimentare.
Attraverso l’avviso di vendita di un fallimento sarà specificato se la vendita dei beni seguirà le regole di procedura civile o secondo la Legge fallimentare che comporterebbe l’eliminazione anche delle piccole differenze all’interno della procedura.
Asta fallimentare
L’asta fallimentare viene fatta in seguito ad un’esecuzione forzata volta a pignorare i beni del debitore al fine di venderli e ricavarne una somma necessaria a soddisfare i creditori. Questa procedura permetterà di vendere i beni ad un prezzo più basso rispetto a quelli sul mercato; in tal modo i creditori verranno soddisfatti, il debito sarà sanato e l’aggiudicatario dell’asta avrà acquistato un bene (mobile o immobile) ad un prezzo conveniente.
Il fallimento si configura nel momento in cui un’azienda non riesce più a far fronte ai propri debiti; in questo caso per l’azienda è possibile presentare un’istanza di fallimento presso il Tribunale per permettere al curatore di analizzare la situazione, valutare i beni e creare un piano di risarcimento per i creditori.
Successivamente un delegato alla vendita che può essere un avvocato, un notaio o un commercialista avrà il compito di realizzare gli atti preliminari e stabilire quelli successivi alla vendita, analizzando la stima del perito e valutando la correttezza dei dati.
Dal momento in cui viene pubblicato l’avviso di vendita dovranno passare 45 giorni per la data fissata per l’asta fallimentare e dovrà obbligatoriamente essere pubblicato sul Portale delle vendite pubbliche del Ministero di Giustizia.
Le aste fallimentari inoltre dal 2018 si svolgono in via telematica al fine di permettere ad un maggior numero di persone di poter partecipare e possono essere svolte in modalità sincrona telematica, sincrona mista o asincrona (vedi le varie tipologie di aste telematiche). Successivamente verrà seguita la stessa procedura dell’asta giudiziaria, solitamente con una vendita senza incanto o raramente con una vendita con incanto.