Pubblicata la Guida ai superbonus del 110%
Pubblicato il vademecum dall'Agenzia delle Entrate con le prime indicazioni sul Superbonus, ossia un documento che fornisce le prime indicazioni sui bonus dedicati al miglioramento energetico o sismico degli edifici.
La Guida illustra, anche attraverso una ricca carrellata di casi pratici, quello che c’è da sapere sulle agevolazioni introdotta dal Decreto Rilancio (D.L. 19/05/2020 n° 34) e quindi sulla detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi che aumentano l’efficienza energetica degli edifici e per il miglioramento sismico degli immobili.
Gli interventi ammessi
Il Superbonus del 110% spetta per tutti gli interventi volti a incrementare l'efficienza energetica degli edifici e le misure antisismiche.
A queste tipologie di interventi e quindi di spese, dette “trainanti”, si aggiungono altri interventi, a condizione però che siano eseguiti congiuntamente agli interventi “trainanti”, o meglio ad almeno un intervento trainante. Ad esempio rientrano in questa categoria, l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici come gli interventi di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Per quali immobili è possibile ottenere il SUPERBONUS del 110%
Il Superbonus è riconosciuto nella misura del 110% delle spese, da ripartire, tra gli aventi diritto, in cinque quote annuali di pari importo e può essere chiesto per le spese documentate sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due).
Non si può invece beneficiare del bonus per gli interventi su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
I beneficiari
I beneficiari che possono accedere al Superbonus sono le persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile quindi : proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari; i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus e le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate ma per i soli lavori dedicati agli spogliatoi.
La guida dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che i soggetti Ires (e, in generale i titolari di reddito d’impresa o professionale) possono accedere al Superbonus solo per la partecipazione alle spese per interventi trainanti, effettuati sulle parti comuni di edifici.
Detrazione, cessione e sconto
Il Dl Rilancio ha anche introdotto la possibilità per i contribuenti di scegliere, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione prevista, di ottenere direttamente uno sconto in fattura dai fornitori dei beni o servizi o , sempre in alternativa, di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante.
Questa possibilità riguarda sì le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per gli interventi ai quali si applica il Superbonus, ma riguardava anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cfr. bonus facciate) come pure era già prevista per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e prevede la possibilità di successive cessioni da parte del cedente.