In caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile usufruire di un’imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta. A seconda della natura e delle caratteristiche dell’intervento, l’agevolazione può trovare applicazione sulle prestazioni dei servizi resi dall’impresa che esegue i lavori o, in alcune ipotesi, sulla cessione dei beni.
Cerchiamo di comprendere come funziona l’IVA agevolata sulle ristrutturazioni, ovvero sui lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da realizzarsi sul proprio appartamento.
IVA ridotta al 10%
Per saperne di più, iniziamo con il rammentare che sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che vengono realizzati sulle unità immobiliari ad uso abitativo, viene prevista l’Iva agevolata al 10%. Sui beni, invece, trova applicazione l’aliquota agevolata solamente se gli stessi sono oggetto di cessione nell’ambito del contratto di appalto.
Ad ogni modo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se l’appaltatore fornisce beni “di valore significativo”, l’imposta sul valore aggiunto trova applicazione ai beni succitati solamente per un importo che non deve superare la concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.
In altri termini, l’aliquota del 10% può essere applicata solamente sul differenziale tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi. Facciamo un esempio.
Esempio applicazione IVA ridotta
Ipotizziamo che il costo totale dell’intervento sia pari a 10.000 euro, e che il costo per la prestazione lavorativa (ovvero, i costi della manodopera) siano pari a 4.000 euro, mentre il costo dei beni ritenuti significativi (si pensi alla rubinetteria e ai sanitari) sia pari a 6.000 euro.
Da quanto sopra ne deriva che l’imposta sul valore aggiunto in maniera agevolata può applicarsi solo sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e il costo dei beni significativi (4.000). Sul valore residuo dei beni (2.000 euro) si applica invece l’imposta sul valore aggiunto nella misura ordinaria del 22%.
Quali sono i beni significativi
A questo punto, può essere utile cercare di capire quali siano i “beni significativi”. Fortunatamente, al fine di sgombrare il campo dalla maggior parte dei dubbi, l’elenco è stato individuato dal decreto 29 dicembre 1999, che ha specificato come si tratti di:
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni e interni;
- caldaie;
- video citofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- sanitari e rubinetteria da bagni;
- impianti di sicurezza.
A sua volta, la legge di bilancio 2018 ha fornito una corretta interpretazione della norma che prevede l’aliquota Iva agevolata al 10% per i beni significativi, illustrando in che modo poter individuare correttamente il loro valore quando con l’intervento vengono forniti anche componenti e parti staccate degli stessi beni. È il caso, ad esempio, di un intervento che coinvolga anche le tapparelle e i materiali di consumo che vengono utilizzati in fase di montaggio di un infisso.
Nel suo chiarimento, viene precisato che per poter determinare correttamente il valore deve prendersi come riferimento l’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale.
In sostanza, come peraltro l’Agenzia delle Entrate aveva già contribuito a illustrare nella sua precedente circolare n. 12/E del 2016, in presenza di questa autonomia funzionale i componenti o le parti staccate non devono essere ricompresi nel valore del bene ma in quello della prestazione (e quindi assoggettati ad aliquota Iva ridotta del 10%).
In altri termini, nell’ipotesi in cui esista un’autonomia funzionale, i beni non possono rientrare in quelli significativi, poiché rientreranno in tale recinto agevolato solamente se le materie costituiscono parte integrante del bene, concorrendo alla sua normale funzionalità.
Concludiamo rammentando come la già citata legge di bilancio 2018 abbia previsto che la fattura emessa da chi realizza l’intervento debba indicare non solamente l’oggetto della prestazione, quanto anche il valore dei “beni significativi” forniti con lo stesso intervento.
Quando non spetta l’IVA agevolata
Secondo il legislatore, e i successivi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, l’IVA agevolata invece non spetta sui materiali o sui beni che sono forniti da un soggetto che è diverso da quello che esegue i lavori.
Ancora, l’IVA non spetta nella misura agevolata del 10% sui materiali o sui beni che vengono acquistati direttamente dal committente, e ancora alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio.
L’Agenzia delle Entrate, con apposita guida, spiega che non possono essere applicate le imposte agevolate al 10% nemmeno sulle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In questo caso, infatti, la ditta subappaltatrice dovrà procedere con il fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.