Quando si devono eseguire dei lavori di ristrutturazione su una casa nella maggior parte dei casi è necessario eseguire delle pratiche al comune; le diverse procedure si distinguono in base ai lavori in programma e per sapere quale pratica attivare occorre sapere qual è la differenza tra CIL e CILA. Sia la CILA che la CIL ti permetteranno di ottenere il permesso dal comune per l’inizio dei lavori ma quali differenze ci sono tra CILA e CIL? In quale caso è necessario procedere per una e in quali per l’altra? Vediamo le differenze.
Normativa burocratica - Testo Unico sull’Edilizia
Fare la distinzione tra CILA e CIL è più facile di quanto sembra; innanzi tutto occorre premettere che in alcuni casi non è necessario fare alcun tipo di comunicazione, in altri sarà necessario procedere con i diversi iter burocratici tra cui la CILA, la CIL, la SCIA o la DIA in base ai lavori da eseguire. L’art. 3 del Testo Unico sull’Edilizia distingue le diverse tipologie di intervento in questo modo:
- interventi di manutenzione ordinaria: interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Sono compresi anche i lavori consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari e le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio.
- interventi di restauro e di risanamento conservativo: gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
- interventi di ristrutturazione edilizia: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Sono compresi anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
- interventi di nuova costruzione: quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti.
- interventi di ristrutturazione urbanistica: interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Quali sono le differenze tra CIL e CILA?
La CIL e la CILA sono entrambe Comunicazioni di Inizio Lavori, la prima è semplice, la seconda viene detta Asseverata e per farla è necessario l’intervento di un tecnico.
La CIL (comunicazione inizio lavori) viene inoltrata al Comune interessato direttamente del cittadino ed è utilizzata per i lavori di manutenzione ordinaria molto semplici.
La CILA (comunicazione inizio lavori asseverata) richiede l’intervento di un tecnico abilitato alla certificazione dei lavori edili (ne fanno parte architetti o geometri) ed è utilizzato per interventi di manutenzione straordinaria a patto che non modifichino la struttura dell’edificio o la sua destinazione d’uso.
Un’altra differenza tra CIL e CILA è che la prima è completamente gratuita poiché non è previsto nessun onere da versare al comune, per la CILA invece il tecnico richiederà il suo compenso, quindi non sarà del tutto gratuita ma, anche in questo caso, non sarà necessario versare nessun onere al Comune. In entrambi i casi non sarà necessario aspettare l’ok del Comune ma i lavori potranno iniziare contestualmente all’inoltro delle comunicazioni.
Con quali interventi basta la CIL?
Se sei indeciso tra CIL o CILA sappi che la CIL ormai è diventata quasi inutilizzata: infatti una premessa importante da fare è che la CIL è stata fortemente ridimensionata fino ad essere quasi del tutto eliminata e sostituita dal decreto SCIA 2, il decreto Legislativo del 25 novembre 2016 n.222 che stabilisce: “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124“. Attraverso questo decreto molti interventi che prima necessitavano della CIL ora sono diventati di “edilizia libera” e che quindi non necessitano di alcuna comunicazione. Tra gli interventi diventati “liberi” troviamo:
- gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) (del D.P.R. 380/2001);
- gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
- gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
- e opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; (cioè fuori dai Centri Storici)
- le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
La CIL è necessaria esclusivamente per gli interventi e le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.
È pur vero che la CIL spesso è a discrezione del Comune quindi è sempre bene rivolgersi all’ Ufficio Tecnico del Comune e assicurarsi di eventuali vincoli e della procedura da seguire, in particolar modo se si abita all’interno del Centro storico.
Quando è necessaria la CILA?
Se si stanno per eseguire interventi di manutenzione straordinaria ma che non riguardano la parte strutturare o della destinazione d’uso è necessario procedere con la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) a cui dovrà essere allegata la certificazione di un professionista che attesti che il progetto rispetta il piano urbanistico, i regolamenti, le normative antisismiche e di efficienza energetica.
In sintesi i lavori per cui è necessaria la CILA è per tutti gli interventi che prevedono una nuova distribuzione interna con modifica degli ambienti; il frazionamento o l'accorpamento di unità immobiliari e il rifacimento di impianti a condizione che, come detto prima, non modifichino la volumetria complessiva e la destinazione d’uso dell’immobile.
In ogni caso il tecnico a cui ci si è rivolti vi indirizzerà verso la strada da intraprendere e dirvi se è sufficiente la CILA o se sarà necessaria una procedura amministrativa come la SCIA o il Permesso di Costruire. In precedenza per la ristrutturazione di un appartamento era necessario fare la Denuncia di Inizio attività (conosciuta come DIA) ed attendere 30 giorni del silenzio-assenso, pratica che poi è stata sostituita con la CILA che non prevede nessun tempo di attesa; con la CILA infatti è possibile iniziare i lavori lo stesso giorno in cui iniziano i lavori. La CILA può essere presentata sia dal proprietario dell’immobile che dal tecnico abilitato anche se è preferibile la seconda opzione poiché sarà il tecnico ad allegare tutta la documentazione necessaria alla comunicazione; tra i documenti principali da allegare alla CILA ci dovranno essere:
- la relazione tecnica redatta dal tecnico;
- gli elaborati grafici con disegni del pre e post interventi, lo stralcio del catasto e del Piano Regolatore Generale
- progetto degli impianti
- titolo di proprietà dell’immobile.
In passato bisognava allegare anche il DURC, ora non è più obbligatorio poiché viene verificato direttamente dal comune online.