BONIFICA AMIANTO. A CHI SPETTA LA RIMOZIONE

La Bonifica amianto, spetta al proprietario o al locatario?

La messa in sicurezza e quindi lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto sono lavori ascrivibili al proprietario che detiene l'immobile, ovviamente nel momento in cui si verificano le condizioni che impongono la bonifica dei manufatti contenenti amianto. L'acquirente di un immobile con amianto subentra nell'obbligo di controllo, sorveglianza e manutenzione.

Così si sono espressi i giudici in una recente sentenza del Tar Lombardia 572/2017 appunto in materia di rimozione dell' amianto . Chiarendo che gli obblighi di bonifica amianto gravano sul proprietario dell'immobile, a seguito della risoluzione del contratto con l'utilizzatore.

Il caso

Il caso in questione riguarda il ricorso presentato da una banca proprietaria di immobili e dell'area su cui sorge un insediamento produttivo, per l'annullamento dell'ordinanza sindacale.

Infatti il Comune (ai sensi dell'art. 192 del dlgs 152/2006, in tema di divieto di abbandono dei rifiuti) ha imposto alla banca ricorrente, proprietaria degli immobili e dell'area interessata, la messa in sicurezza e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.

L'ordinanza traeva origine dal verbale di sopralluogo redatto dall'Arpa, organo competente in materia ambientale, quindi di rifiuti, da cui si evince la presenza di lastre ondulate di copertura in cemento amianto appoggiate a terra lungo la recinzione.

La banca avanza, quindi, ricorso presso il Tar Lombardia evidenziando che l'acquisto delle aree avveniva solo per locazione finanziaria; gli immobili venivano concessi in locazione ad una società che si occupava di lavorazioni galvaniche, sino a che il Tribunale di Brescia risolveva il contratto e ordinava di lasciare i locali per inadempimento nel pagamento dei canoni.

Secondo la ricorrente, in base ad un'applicazione distorta dell'art. 195 del dlgs 152/2006, sono stati ingiustamente ordinati una serie di condotte alla società ricorrente per il solo fatto di essere proprietaria dei beni, sebbene completamente estranea alla condotta inquinante.

La difesa del Comune sostiene, invece, che non poteva competere al Comune una verifica sui rapporti tra le società succedutosi sull'area; oggetto dell'ordinanza è la società ricorrente che ha omesso di vigilare sulla situazione adottando misure precauzionali.

La Sentenza

Il ricorso viene accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

In base a quanto chiarito dai giudici del tribunale amministrativo, la violazione del divieto di abbandono (art. 192 del dlgs 152/2006 ) in generale deve ritenersi imputabile al proprietario perché conseguente dallo stato di conservazione e manutenzione nonché di accessibilità dell’immobile e non dall’attività economica svolta in esso.

Altresì, essendo l’immobile e le aree di pertinenza acquistato e in leasing dalla banca ricorrente a favore dell’utilizzatore, a seguito della risoluzione del contratto stesso; tutti i doveri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione che gravavano originariamente sull’utilizzatore, sciolto il contratto, ricadono nuovamente sul proprietario che deve ritenersi responsabile della corretta bonifica dei rifiuti di amianto così come dello stato dei luoghi. A riguardo, del tutto insignificante è la mancata presa di possesso dell’area e dell’immobile insistetevi, dopo il riacquisto della posizione proprietaria, in quanto si tratta comunque di compiti che gravano sul proprietario in quanto tale e poiché non risulta alcuna opposizione del detentore in merito.