Nel caso in cui l’ingegnere va a svolgere l’attività professionale solo in qualità di collaboratore o di consulente di uno studio professionale, il collaboratore che viene assunto dallo studio con il contratto di lavoro subordinato non ha alcun obbligo di stipulare una polizza personale e autonoma. Ciò succede perché le sue prestazioni ricadono nella struttura organizzativa dello studio e si andranno, quindi, a coprire dall’assicurazione a sua volta stipulata dal/i titolare/i.
Se, invece, il rapporto di collaborazione nasce attraverso forme contrattuali diverse, inclusa l’attività di collaborazione con partita Iva o consulenza esterna, il professionista sarà formalmente tenuto ad attivare una formale copertura assicurativa che lo tenga indenne dai “danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale” svolta nei confronti del suo “unico” cliente-committente, in altre parole stiamo parlando dello studio per il quale opera esclusivamente.
Il Centro Studi del Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) ha realizzato delle “Linee di indirizzo sull'assicurazione professionale”, basate sui seguenti interrogativi che riprendiamo direttamente dal servizio FAQ.
Nel documento vengono fornite le risposte ai seguenti dubbi rappresentati dagli ingegneri e dai professionisti italiani:
1) Che natura ha e quali caratteristiche presenta l’obbligo di assicurazione per responsabilità civile professionale?
L'obbligo di assicurazione per responsabilità civile professionale riguarda la copertura dei danni causati a terzi nello svolgimento delle attività professionali. Questa assicurazione è progettata per proteggere gli ingegneri dai rischi finanziari derivanti da errori, negligenze o omissioni commesse durante l'esercizio della loro professione.
2) In termini generali, l’obbligo di assicurazione ricade su tutti i professionisti ingegneri iscritti all’Albo?
In termini generali, tutti gli ingegneri iscritti all'Albo sono soggetti all'obbligo di assicurazione per responsabilità civile professionale. Questo obbligo è stato introdotto per garantire una maggiore tutela dei clienti e del pubblico, assicurando che i professionisti siano in grado di rispondere economicamente dei danni eventualmente causati.
3) I professionisti ingegneri che operano in qualità di dipendenti di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o aziende private sono quindi esonerati dall’obbligo?
Gli ingegneri che operano come dipendenti di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o aziende private sono esonerati dall'obbligo di stipulare una polizza assicurativa personale. In questi casi, le loro attività sono generalmente coperte dall'assicurazione dell'organizzazione per cui lavorano.
4) Nel caso in cui un ingegnere svolga la propria attività professionale esclusivamente in qualità di collaboratore o di consulente di uno studio professionale, sarà esonerato dall’obbligo assicurativo?
Gli ingegneri che lavorano come collaboratori o consulenti di uno studio professionale con un contratto di lavoro subordinato non sono tenuti a stipulare una polizza personale, in quanto le loro prestazioni sono coperte dall'assicurazione stipulata dal titolare dello studio. Tuttavia, se il rapporto di collaborazione avviene attraverso forme contrattuali diverse, come la partita IVA o la consulenza esterna, il professionista deve attivare una copertura assicurativa autonoma.
5) Gli ingegneri che svolgono la professione in qualità di soci di società di ingegneria o di professionisti hanno l’obbligo di assicurarsi personalmente o è sufficiente la copertura assicurativa della società?
Gli ingegneri soci di società di ingegneria o studi professionali devono assicurarsi personalmente, a meno che la polizza della società non copra esplicitamente tutte le attività dei singoli soci. È importante verificare che la copertura della società sia adeguata e comprensiva delle attività svolte dai soci.
6) È necessario stipulare una polizza per responsabilità civile professionale anche per lo svolgimento di attività che non rientrano tra quelle riservate in via esclusiva ai professionisti ingegneri?
Anche per le attività che non rientrano tra quelle riservate esclusivamente agli ingegneri, è necessario stipulare una polizza per responsabilità civile professionale. Questo include attività collaterali o complementari che possono comunque comportare rischi significativi.
7) Qualora un ingegnere assuma l’incarico di consulente tecnico d’ufficio (CTU) nell’ambito di un procedimento giurisdizionale sarà obbligato a stipulare una polizza per responsabilità civile professionale?
Gli ingegneri che assumono l'incarico di consulenti tecnici d'ufficio (CTU) nell'ambito di procedimenti giurisdizionali sono obbligati a stipulare una polizza per responsabilità civile professionale. Questo per garantire la copertura dei rischi legati alle perizie e consulenze fornite durante i procedimenti legali.
8) È necessario stipulare una polizza per responsabilità civile professionale per lo svolgimento di attività di docenza, a carattere continuativo od occasionale, o di attività di ricerca?
Per le attività di docenza, sia continuative che occasionali, o per attività di ricerca, è necessario stipulare una polizza per responsabilità civile professionale. Questo assicura che anche in ambiti non strettamente legati alla pratica ingegneristica tradizionale, i professionisti siano protetti contro eventuali richieste di risarcimento.
In molti casi è necessario e obbligatorio avere un assicurazione, molti evitano di farla per risparmiare qualche soldo senza valutare attentamente i rischi a cui si va incontro.