Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 20 gennaio 2014 ha affermato che le cause civili in tema di distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato devono essere decise dal giudice seguendo le disposizioni del Codice civile stabilite dallo Stato, senza alcuna influenza delle normative regionali.
La vicenda riguarda un condominio che si era opposto alla richiesta di un altro condomino di staccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento, facendo appello alle norme della nuova riforma del condominio, ex art. 1118 c.c., co. 4. Questa norma consente il distacco purché ciò non porti ad aggravi di spesa per gli altri condomini o notevoli squilibri di funzionamento.
Il condominio aveva respinto la richiesta motivando che il distacco non era consentito dal regolamento contrattuale previgente, perchè la disciplina regionale prevede l'illegittimità del distacco dagli impianti centralizzati che servono più di 4 unità immobiliari.
Stando a quanto sostiene il Tribunale di Torino, ciò che può giustificare il diniego è solo ed esclusivamente il pregiudizio che il distacco può arrecare per gli altri condomini, ai sensi di quanto stabilito all'art. 1118, quarto comma del c.c.
E' stato, inoltre, sottolineato che ai sensi dell'art. 117 cc., è riservata allo stato la competenza in materia di ordinamento civile e penale; ragion per cui si devono solo applicare le norme che sono fissate dallo Stato nel Codice civile, senza che le discipline regionali possano andare ad incidere.
Il Tribunale di Torino ha richiamato poi la sentenza n. 19893 del 2011 con cui la Corte di Cassazione afferma che i regolamenti contrattuali condominiali non possono vietare il distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento. Non sarebbero meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico gli interessi perseguiti da questo divieto.
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