Il DPR n. 74/2013 sulla manutenzione e conduzione degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale, entrato in vigore lo scorso 26 giugno, va a valorizzare la figura del terzo responsabile.
La CNA osserva che sono emersi dubbi sulla definizione di “Terzo Responsabile” che dà l’art. 52 del Decreto 22 novembre 2012 “Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” il quale recita: “terzo responsabile dell'impianto termico: la persona giuridica che, essendo in possesso ……”.
Stando ad alcune interpretazioni, la definizione impedirebbe alle imprese individuali, che non sono persone giuridiche, di poter svolgere il ruolo di terzo responsabile.
Sulla definizione di “persona giuridica” la Corte di Cassazione, ha stabilito, nella sentenza n. 15657 del 20 aprile 2011, che “L'attività riconducibile all'impresa individuale (al pari di quella riconducibile alla ditta individuale propriamente detta) è attività che fa capo ad una persona fisica e non ad una persona giuridica intesa quale società di persone (o di capitali), tuttavia non può negarsi che l'impresa individuale(sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista semantico, dalla c.d. "ditta individuale"), ben può assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell'imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività: il che porta alla conclusione che, da un punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l'attività svolta dall'imprenditore-persona fisica per la cui definizione deve farsi rinvio agli artt. 2082 e 2083 del c.c…”.
Ora, andando all’art. 2082 del c.c., l’imprenditore è colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata per produrre, scambiare beni o servizi. I piccoli imprenditori ex art. 2083 c.c. sono i coltivatori del fondo diretto, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Stando a quanto detto, la CNA ritiene che dalla definizione di terzo responsabile fornita dall’art. 52 del Decreto del 22 Novembre 2012, non sono da considerarsi escluse le imprese individuali che possono essere legittimarne incaricate a svolgere il ruolo di terzo responsabile.