Opere edilizie realizzabili in attività di edilizia libera
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che conduce all'adozione del glossario unico (in allegato al decreto), contenente l'elenco, seppur non esaustivo, delle principali opere edilizie realizzabili in attività di edilizia libera (AEL), ossia quelle opere che non sono così rilevanti da richiedere una Cil piuttosto che una Cila, oltre che una Scia o un permesso di costruire. La sua Entrata in vigore è prevista il 22 aprile 2018.
Il decreto è immediatamente operativo, senza alcuna necessità quindi di recepimenti a livello locale (regionale e/o comunale) ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in GU. http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/04/07/18A02406/sg
Il glossario edilizio unico, contiene le prime 58 definizioni degli interventi in AEL (edilizia libera); o meglio definisce, in modo univoco ben 58 fattispecie di opere edilizie (che a loro volta si articolano in 3 o 4 sottospecie) liberalizzate che non necessitano di alcun titolo edilizio.
Il provvedimento, quindi quando sarà completo, consentirà di individuare puntualmente tutte le opere edilizie che rientrano nel concetto di manutenzione ordinaria, quali nella manutenzione straordinaria e così via, eliminando la discrezionalità che ancora vige.
Il decreto con il glossario edilizio unico, di fatto, opera su due piani:
1. mette insieme tutte le opere per le quali era già chiaro che non fosse necessario un titolo abilitativo, seppur facendo soltanto un'operazione compilativa
2. illustra i casi-limite per i quali, d’ora in poi, i comuni non potranno imporre vincoli.
Il decreto, molto utile ai cittadini; assume rilevanza anche per imprese e professionisti nella loro relazione con le amministrazioni ed è un grande aiuto perché chiarisce, benché l’elenco non sia esaustivo, fin dove ci si può spingere senza coinvolgere il tecnico-professionista. Esso riveste inoltre notevole importanza per l’intero settore immobiliare, dal momento in cui riduce in modo significativo i possibili contenziosi e l’incertezza interpretativa delle norme.
Le regole che restano
Per quel che riguarda prevenzione gli incendi, le distanze, i rischi sismici, le norme igienico sanitarie, invece, le regole restano sempre le stesse.
Anche nel caso del piano colore l'intervento sugli intonaci esterni e loro coloriture che "in sè" è libero ma la scelta del colore ovviamente dipende dalle tinte autorizzate, previste appunto nel piano del colore in vigore.
Nel caso dei gazebo, dei pergolati e dei ripostigli il decreto specifica che, per restare libero, l'intervento deve essere "di limitate dimensioni", allineandosi quindi alla recente giurisprudenza.
Per le tensostrutture, infine, servirà una comunicazione per l'installazione, mentre tutte le attività successive (manutenzione, riparazione, rimozione) saranno libere.
Da evideinziare che sono attività di edilizia libera anche i pannelli solari e fotovoltaici installati fuori dai centri storici
Ricordiamo, infine, che a livello fiscale - per beneficiare degli sgravi - l'intervento di edilizia libera deve essere accompagnato da:
• dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con indicazione della data di inizio dei lavori;
• attestazione che gli interventi di ristrutturazione rientrano tra quelli agevolabili;
• effettuazione dei pagamenti tramite bonifico parlante.
Positivo il giudizio dei professionisti tecnici
Gli ordini e collegi professionali della Rete Professioni Tecniche esprimono soddisfazione per l’approvazione del primo stralcio del glossario unico, come previsto dall’art. 1 del decreto legislativo n. 222 del 2016 (c.d. SCIA 2); e sottolineano dunque l’assoluta importanza dell’approvazione di questa prima parte del glossario unico, che comporta una reale semplificazione dell’edilizia, e che potrà essere integrato da successivi provvedimenti diretti ad individuare il titolo edilizio richiesto per le restanti opere.
Infine dal punto di vista metodologico, il decreto ha importanza che deve essere evidenziata; infatti, per la prima volta è stato costituito un gruppo di lavoro con la partecipazione a pieno titolo dei rappresentanti dei professionisti tecnici (architetti ingegneri e geometri), congiuntamente a Regioni e Comuni.