Nel caso in cui il contribuente rilevi degli errori durante la valutazione dei dati catastali relativi ai propri immobili, magari dietro semplice richiesta di una visura, è possibile domandarne la correzione nella banca dati del Catasto. Ma come fare una correzione dei dati catastali? E che cosa puoi modificare?
Come correggere i dati catastali
La domanda di correzione dei dati catastali può essere semplicemente presentata presso gli uffici provinciali - Territorio o, in alcuni casi, utilizzando il servizio online “Contact center”. Nel primo caso, sarà sufficiente utilizzare i modelli che si trovano sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata a “Fabbricati e terreni” e, di qui, Correzione dati catastali”.
Il modulo è facilmente compilabile: al richiedente sarà infatti richiesto di indicare le proprie generalità, i dati catastali dell’immobile, la situazione riscontrata e le notizie utili alla correzione dell’errore, che verranno poi processate dai tecnici delle Entrate.
Quali dati catastali possono essere corretti online
Come abbiamo anticipato, alcune correzioni dei dati catastali possono essere domandate anche mediante una semplice procedura online. Ma quali sono i dati catastali che possono essere corretti online? E quali invece possono essere corretti solamente attraverso una procedura “tradizionale”?
Iniziamo con il ricordare che i dati catastali che possono essere corretti online sono:
- errore sulla persona a cui è intestato l'immobile, come ad esempio gli errori che concernono cognome e nome (o denominazione sociale per le aziende), codice fiscale, luogo e data di nascita (o sede legale per le aziende), diritti e quota di possesso. Nel modulo bisognerà indicare l’identificativo catastale dell'immobile (foglio, particella, subalterno) e gli estremi di un documento come atto notarile di acquisto (o altro atto pubblico), dichiarazione di successione, domanda di voltura catastale, denuncia al catasto di nuova costruzione o variazione;
- errore sui dati dell’immobile, come ad esempio indirizzo, ubicazione (numero civico, piano, interno, ecc.) o evidenti inesattezze nella consistenza (numero vani o metri quadri). In questo caso, nel modulo bisognerà indicare l’identificativo catastale dell'immobile (foglio, particella, subalterno) e gli estremi di un documento tra atto notarile di acquisto, dichiarazione di successione, denuncia al catasto di nuova costruzione o di variazione o altro documento comprovante l'avvenuta variazione;
- segnalazione di incoerenza per fabbricato non dichiarato, quale frutto delle attività di analisi e di indagine condotte dall’Agenzia con la finalità di individuare fabbricati non dichiarati in Catasto, anche mediante attività di foto-identificazione da immagini territoriali, condotta in collaborazione con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), e successivi processi di incrocio dei dati con quelli che risultano all’interno delle banche dati catastali;
- segnalazione di incoerenza per fabbricato rurale, ovvero i fabbricati rurali produttivi di reddito che sono ancora censiti al Catasto dei Terreni, e che dovevano essere censiti al Catasto dei Fabbricati, con termine per la dichiarazione è scaduto il 30 novembre 2012. Così come avviene per i fabbricati urbani non dichiarati, anche in questo caso val la pena rammentare come l'Agenzia abbia pubblicato gli elenchi dei fabbricati rurali non ancora dichiarati al Catasto dei Fabbricati;
- altri tipi di richieste: residualmente, è poi possibile regolarizzare errori nei dati catastali di varia natura. Come ci ricorda la stessa Agenzia delle Entrate sul proprio sito web, si tratta generalmente di casi particolari, la cui individuazione richiede una approfondita conoscenza della materia catastale e buone capacità di diagnosi delle cause delle incongruenze. Nell’elenco delle richieste consentite online, nella determinazione delle procedure di regolarizzazione dei dati catastali, rileviamo la registrazione dell’atto nel Catasto fabbricati, l’assegnazione dell’identificativo definitivo, l’informatizzazione della planimetria, la registrazione dell’atto Catasto terreni , la registrazione variazione colturale, la rettifica duplicati di particella, il passaggio particella terreni a ente urbano, la segnalazione errori monografie dei punti fiduciali, la correzione identificativo (da impianto meccanografico), l’assegnazione rendita catastale.
Quali dati catastali non possono essere corretti online
Di contro, come già anticipato, ci sono dei dati catastali che non possono essere resi oggetto di correzione online. Tra i principali, come segnalato all’interno del sito web dell’Agenzia delle Entrate, nelle pagine competenti per la materia, rileviamo i reclami per disservizi da parte degli uffici, i solleciti per la trattazione di atti presentati e non ancora evasi, le istanze di revisione della rendita catastale, le richieste di assistenza nell'utilizzo delle procedure informatiche, le richieste di informazione sullo stato di avanzamento delle pratiche (salvo quelle pervenute allo stesso Contact center), le richieste di informazione generiche su procedimenti, indirizzi, ecc.
In tutti questi casi, dunque, l'utente non può procedere con una procedura più celere, e semi-automatizzata, come quella online, ma deve rivolgersi agli uffici Provinciali competenti per territorio, spiegando volta per volta il suo caso. In questo modo potrà ricevere una consulenza personalizzata, ottenendo le indicazioni più utili per poter risolvere il problema.