Relativamente alle opere idrauliche il Tar della Puglia ha deciso, a seguito di un ricorso presentato dagli Ordini territoriali di Brindisi e Lecce, che la competenza è degli ingegneri e non degli architetti, nonché la direzione deve essere affidata agli stessi.
La causa aveva ad oggetto dei lavori di modernizzazione ed ampliamento della rete idrica comunale, dove la direzione dei lavori e il coordinamento in materia di sicurezza della fase esecutiva, sono stati affidati ad un architetto.
Stando a ciò che dice il Tar pugliese, gli impianti della rete urbana di condotta e distribuzione dell'acqua non possono essere ricondotti all’ingegneria civile, piuttosto a quella idraulica e quindi divengono appannaggio della professione di Ingegnere.
La sentenza ha al suo interno alcune considerazioni importanti. Ad esempio, si rileva come non esiste una completa equiparazione delle competenze di architetti ed ingegneri. L’art. 51, infatti, dedicato alla professione di ingegnere, individua la competenza di carattere generale, che include interventi di vario tipo e riconosce in senso lato l’abilitazione che racchiude “ogni forma di applicazione delle tecniche relative alla fisica, alla rilevazione geometrica ed alle operazioni di estimo”.
L'art. 52, sugli architetti, circoscrive la competenza di questi alle opere di edilizia civile.
Questi principi, oltre a valere in tema di costruzione e progettazione, non possono che valere anche per la direzione dei lavori. E questo è possibile perché le disposizioni del Codice dei contratti pubblici non incidono sul riparto di competenze tra le diverse figure professionali.
Stando a quanto dice il giudice amministrativo, resta riservata alla competenza generale degli ingegneri, con una seguente esclusione degli architetti, la progettazione delle costruzioni stradali, opere igienico-sanitarie, impianti elettrici, opere idrauliche, operazioni di estimo, estrazione di materiali, opere industriali.
E' necessario semplificare, in Italia c'è troppa burocrazia.