Nel mercato immobiliare la registrazione del contratto di locazione o di affitto di un bene immobile può avvenire secondo diversi modi. Cercheremo, ivi, di illustrarvi le modalità prescritte dalla legge.
Si può registrare un contratto di locazione: recandosi fisicamente presso istituti di credito o poste; basta versare l’imposta di registro attraverso mod. F23, e presentare poi il contratto, il modello 69 e una copia dell’F23 presso un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate; in modalità telematica, registrandosi ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, attraverso il sistema Entratel o fisconline, con l’utilizzo dei software disponibili; via Internet, attraverso queste applicazioni: Locazioni Web, Siria Web e IRIS Web
La legge 14/2912 ha esteso le registrazioni telematiche al contratto di locazioni. Essa, in passato, era obbligatoria per i soggetti con almeno 100 unità immobiliari. Oggi, si prevede che questa sia obbligatoria solo per i soggetti in possesso di almeno 10 unità immobiliari, non importa se affittate o meno; per gli agenti di affari in mediazione iscritti al ruolo, registro Imprese/REA.
L’obbligo di registrare il contratto non grava solo sul locatore, ma anche sul locatario. Però, se è già avvenuta la registrazione telematica, il locatore ha la possibilità di registrare il contratto in modo tradizionale.
Il d.l. 79/2012 ha introdotto una novità: l’obbligo di comunicare la cessione degli immobili all’autorità di pubblica sicurezza. Esclusi resterebbero, dunque, quei contratti soggetti a registrazione a termine fisso per le parti. In questo caso è l’Agenzia delle Entrate a doverla comunicare all’autorità pubblica con le modalità telematiche.
Se anche voi avete affittato un appartamento ricordatevi di fare le cose in regola.
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